Art. 32.
         (Modifiche delle disposizioni finali e transitorie
              di cui al Capo VI del decreto legislativo
                31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al
           Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre
                           1992, n. 546).
  1.  Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e' inserito il seguente:
 "Art. 44-bis. (Decisione di controversie pendenti al 1› aprile 1996)
- 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla
data del 1› aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di  primo
grado,  di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e
decise da un giudice singolo designato dal presidente  della  sezione
fra i componenti della stessa.
  2.  Oltre  ai  compensi  fisso  e  aggiuntivo  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 13, al  giudice  unico  e'  dovuto,  per  ogni  ricorso
definito  nella  qualita',  un  compenso  uguale a quello globalmente
stabilito per le sentenze collegiali".
  2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
controversie previste dal comma 1, pendenti alla  data  ivi  indicata
dinanzi  alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore,
determinato ai sensi dell'articolo  12,  comma  5,  sia  inferiore  a
cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da
un   giudice   singolo,   nominato  per  ciascun  ricorso,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il
ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente,  se  non  intende
designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od
un  componente  della  sezione appartenente ad una delle categorie di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  31
dicembre  1992,  n.  545,  ovvero  che  sia in possesso di diploma di
laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  ed   abbia
un'anzianita'  di servizio presso le commissioni tributarie di almeno
dieci anni. Per la trattazione della controversia  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I
del  Titolo  II  del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33,
intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e
al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni  del  presente
decreto,  comprese,  con la medesima sostituzione, quelle del Capo II
del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48,
comma 2, e' obbligatorio se all'udienza  sono  presenti  entrambe  le
parti.  Le  controversie  di  cui al presente comma sono trattate dal
giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali ".
 
          Note all'art. 32:
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          31 dicembre  1992,  n.  545,  recante:  "Ordinamento  degli
          organi    speciali    di    giurisdizione   tributaria   ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30  dicembre  1991,  n.  413",  pubblicato  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993:
            "Art. 2 (La composizione delle commissioni tributarie). -
          1.  A  ciascuna  delle commissioni tributarie provinciali e
          regionali e' preposto un presidente, che presiede anche  la
          prima sezione.
            2.  Il presidente della commissione, in caso di assenza o
          di  impedimento,   e'   sostituito   nelle   funzioni   non
          giurisdizionali  dal  presidente  di  sezione  con maggiore
          anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'.
            3.  Il  presidente  di  commissione  con  oltre  quindici
          sezioni  puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali
          ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
          comma 2.
            4. A ciascuna  sezione  e  assegnato  un  presidente,  un
          vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.
            5.  Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente
          della sezione o dal vice-presidente e  giudica  con  numero
          invariabile di tre votanti.
            6.  Se  in una sezione mancano i componenti necessari per
          costituire il  collegio  giudicante,  il  presidente  della
          commissione designa i componenti di altre sezioni".
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  72  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre
          1991, n. 413", pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  9  del  13  gennaio  1993,  come
          modificato dalla presente legge:
            "Art. 72. (Controversie pendenti davanti alle commissioni
          tributarie  di  primo  e  di  secondo  grado).  -   1.   Le
          controversie  pendenti  dinanzi alle commissioni tributarie
          di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26  ottobre
          1972,  n.  636,  alla data d'insediamento delle commissioni
          tributarie  provinciali   e   regionali,   sono   ad   esse
          rispettivamente   attribuite,  tenuto  conto,  quanto  alla
          competenza  territoriale,   delle   rispettive   sedi.   La
          segreteria   della  commissione  tributaria  provinciale  o
          regionale  da'  comunicazione  alle  parti  della  data  di
          trattazione  almeno trenta giorni liberi prima. La consegna
          o spedizione del ricorso o dell'atto di appello,  ai  sensi
          degli  articoli  17,  comma primo, e 22, comma secondo, del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione  in
          giudizio  del  ricorrente  ai sensi degli articoli 22 e 53,
          comma  2.  La   parte   resistente   puo'   effettuare   la
          costituzione   in   giudizio   entro   il  termine  di  cui
          all'articolo 32, comma 1.
            1-bis. In deroga alle disposizioni del presente  decreto,
          le  controversie  previste  dal comma 1, pendenti alla data
          ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie  di  primo
          grado  ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo
          12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di  lire,  sono
          trattate  e  decise  in  pubblica  udienza  da  un  giudice
          singolo,   nominato   per   ciascun   ricorso,   ai   sensi
          dell'articolo  30,  comma  1,  dal presidente della sezione
          alla quale il ricorso medesimo e' assegnato. Il presidente,
          se  non  intende designare se stesso, puo' nominare giudice
          unico il vicepresidente  od  un  componente  della  sezione
          appartenente  ad una delle categorie di cui all'articolo 4,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  31  dicembre
          1992,  n.    545,  ovvero che sia in possesso di diploma di
          laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia
          un'anzianita' di servizio presso le commissioni  tributarie
          di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia
          si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle
          sezioni III e IV del capo I  del  titolo  II  del  presente
          decreto,   ad   eccezione  dell'articolo  33,  intendendosi
          sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al
          collegio. Restano ferme tutte  le  altre  disposizioni  del
          presente  decreto,  comprese, con la medesima sostituzione,
          quelle  del  capo  II  del  titolo  II.  Il  tentativo   di
          conciliazione, di cui all'art. 48, comma 2, e' obbligatorio
          se   all'udienza   sono  presenti  entrambe  le  parti.  Le
          controversie di cui al presente  comma  sono  trattate  dal
          giudice singolo in udienza distinte da quelle collegiali.
            2.  Se  alla data indicata al comma 1 pendono termini per
          la proposizione di ricorsi  secondo  le  norme  previdenti,
          detti  ricorsi  sono  proposti  alle commissioni tributarie
          provinciali entro i termini previsti dal presente  decreto,
          che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al
          comma  1  pendono  termini  per  impugnare  decisioni delle
          commissioni tributarie di primo grado,  dette  impugnazioni
          sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal
          presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
            3.  Se  i  termini  per il compimento di atti processuali
          diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data  di
          cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono
          essere  compiuti nei termini previsti dal presente decreto,
          che decorrono dalla suddetta data.
            4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo  e
          di   secondo  grado  indicate  nel  comma  1  provvedono  a
          trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti
          alle segreterie delle commissioni provinciale  o  regionale
          rispettivamente competenti.
            5.  Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e
          di  secondo  grado  indicate  nel  comma  1  continuano   a
          funzionare,  solo  per  gli  adempimenti di cui al comma 4,
          anche oltre la data indicata nel comma precedente".
            - Si riporta il testo del primo comma  dell'art.  17  del
          D.P.R.  26  ottobre  1972,  n 636, recante "Revisione della
          disciplina  del  contenzioso  tributario",  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  2  alla  Gazzetta  Ufficiale 11
          novembre 1972, n. 292:
            "Il ricorso e' proposto mediante consegna  o  spedizione,
          in   plico   senza   busta   raccomandata   con  avviso  di
          ricevimento,  dell'originale   al   la   segreteria   della
          commissione  tributaria  e  di  una copia in carta semplice
          all'ufficio  tributario.  Della  consegna   e'   rilasciata
          ricevuta".
            -  Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 22 del
          D.P.R.  n. 636 del 1972:
            "L'atto di appello,  con  allegata  una  copia  in  carta
          semplice,  e'  proposto,  mediante  consegna  o  spedizione
          secondo le modalita' di cui al primo cornma  dell'art.  17,
          alla   segreteria   della  commissione  che  ha  emesso  la
          decisione impugnata".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   22   del   decreto
          legislativo n. 546 del 1992:
            "Art.  22 (Costituzione in giudizio del ricorrente). - 1.
          Il ricorrente, entro trenta giorni dalla  proposizione  del
          ricorso,   a   pena  di  inammissibilita'  deposita,  nella
          segreteria della commissione tributaria adita,  l'originale
          del  ricorso  notificato  a  norma  degli  articoli  137  e
          seguenti del codice di procedura civile  ovvero  copia  del
          ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della
          ricevuta  di deposito o della spedizione per raccomandata a
          mezzo del servizio postale.
            2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio
          in ogni stato e grado  del  giudizio,  anche  se  la  parte
          resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
            3.  In  caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio
          postale  la  conformita'  dell'atto  depositato  a   quello
          consegnato  o  spedito  e'  attestata conforme dallo stesso
          ricorrente. Se l'atto  depositato  nella  segreteria  della
          commissione  non  e' conforme a quello consegnato o spedito
          alla parte nei cui confronti il  ricorso  e'  proposto,  il
          ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente.
            4.  Unitamente  al  ricorso  ed  ai documenti previsti al
          comma 1, il ricorrente deposita il proprio  fascicolo,  con
          l'originale   o   la   fotocopia  dell'atto  impugnato,  se
          notificato, ed i documenti  che  produce,  in  originale  o
          fotocopia.
            5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina
          l'esibizione  degli originali degli atti e documenti di cui
          ai precedenti commi".
            - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  53  del
          decreto legislativo n. 546 del 1992:
            "2.  Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui
          all'art.  20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le  parti
          che  hanno  partecipato  al  giudizio di primo grado e deve
          essere depositato a norma dell'art.  22, commi 1, 2 e 3".
            - Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  32  del
          decreto legislativo n. 546 del 1992:
            "1.  Le  parti  possono depositare documenti fino a venti
          giorni liberi prima della  data  di  trattazione  osservato
          l'art. 24, comma 1".
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 12 del
          decreto legislativo n. 546 del 1992:
            "5. Le controversie di valore inferiore  a  5.000.000  di
          lire,  anche  se  concernenti  atti impositivi dei comuni e
          degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui  all'art.
          10  del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
          1980, n. 787, possono essere  proposti  direttamente  dalle
          parti  interessate, che, nei procedimenti relativi, possono
          stare in  giudizio  anche  senza  assistenza  tecnica.  Per
          valore della lite si intende l'importo del tributo al netto
          degli  interessi  e  delle  eventuali sanzioni irrogate con
          l'atto  impugnato;  in  caso   di   controversie   relative
          esclusivamente  alle  irrogazioni di sanzioni, il valore e'
          costituito dalla  somma  di  queste.  Il  presidente  della
          commissione  o della sezione o il collegio possono tuttavia
          ordinare  alla  parte  di  munirsi  di  assistenza  tecnica
          fissando  un  termine entro il quale la stessa e' tenuta, a
          pena di  inammissibilita',  a  conferire  l'incarico  a  un
          difensore abilitato".
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 30 del
          decreto legislativo n. 546 del 1992:
            "1.  Se  non  ritiene  di  adottare   preliminarmente   i
          provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in
          ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa
          la  trattazione  della controversia secondo quanto previsto
          dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore".
            - Si riporta il  testo  della  lettera  a)  del  comma  1
          dell'art.  4  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          545:
            "1. I giudici delle  commissioni  tributarie  provinciali
          sono nominati tra:
             a)  i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in
          servizio o a riposo, e gli  avvocati  e  procuratori  dello
          Stato, a riposo".
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo n. 546 del 1992:
            "Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio).  -  1.  La
          controversia  e'  trattata in camera di consiglio salvo che
          almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione  in
          pubblica  udienza, con apposita istanza da depositare nella
          segreteria e notificare alle altre parti  costituite  entro
          il termine di cui all'art. 32, comma 2.
            2.  Il  relatore  espone  al  collegio, senza la presenza
          delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
            3. Della trattazione in camera di  consiglio  e'  redatto
          processo verbale dal segretario".
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 48 del
          decreto legislativo n. 546 del 1992:
            "2. La conciliazione puo' aver luogo  solo  davanti  alla
          commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
          quale  il  tentativo  di conciliazione puo' essere esperito
          d'ufficio anche dalla commissione".