Art. 32. (Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). 1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' inserito il seguente: "Art. 44-bis. (Decisione di controversie pendenti al 1 aprile 1996) - 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa. 2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali". 2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali ".
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante: "Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993: "Art. 2 (La composizione delle commissioni tributarie). - 1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. 2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. 4. A ciascuna sezione e assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari. 5. Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vice-presidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. 6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni". - Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come modificato dalla presente legge: "Art. 72. (Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado). - 1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1. 1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del capo I del titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del capo II del titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienza distinte da quelle collegiali. 2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previdenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. 3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. 4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti. 5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente". - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 636, recante "Revisione della disciplina del contenzioso tributario", pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292: "Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale al la segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna e' rilasciata ricevuta". - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 636 del 1972: "L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo cornma dell'art. 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata". - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "Art. 22 (Costituzione in giudizio del ricorrente). - 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita' deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non e' conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore". - Si riporta il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545: "1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo". - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "Art. 33 (Trattazione in camera di consiglio). - 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2. 2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. 3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992: "2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione".