Art. 13. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione Nel rispetto della decisione 94/173 CE, e' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto dall'articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato: a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attivita' di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente; c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero; d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale; e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnicoeconomica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni; f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo; g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione. 2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; essi devono, tenuto conto della peculiarita' di ogni settore, garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano. 2. Gli investimenti devono riguardare i prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi quelli di cui al regolamento (CE) n. 3699 /93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (G.U. n. L 346 del 31 dicembre 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965 /96 (G.U. n. L 131 del 1 giugno 1996, pag. 1)). Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC4502, 4503 e 4504. La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'art. 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253 /88, puo' ammettere investimenti relativi ad altri prodotti a condizione che: i beneficiari dell'aiuto abbiano legami contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di base, oppure si tratti di prodotti trasformati ottenuti con prodotti di cui all'allegato II del tratto e si possa debitamente giustificare l'esistenza di legami che dimostrino un interesse per i produttori dei prodotti agricoli di base. 3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditivita'". - Il testo dell'art. 48 del citato D.Lgs. n. 112/1998 e' il seguente: "Art. 48. - 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative: a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83; c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali; e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turisticoalberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981; g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi. 2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". - Il testo dell'art. 30 del trattato e' il seguente: "Art. 30. - Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate tra gli stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente".