Art. 13.
         Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
           imprese di trasformazione e commercializzazione
  Nel  rispetto  della decisione 94/173 CE, e' istituito un regime di
aiuti  a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare,
comprese  le  cooperative,  le  organizzazioni  dei  produttori  e le
industrie  di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito,
ai  sensi  dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 dello stesso
decreto,  nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da
appositi  provvedimenti  legislativi,  entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per
le  politiche  agricole,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori
prioritari  e  ad  assicurare  partecipazione adeguata e duratura dei
produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come
previsto  dall'articolo  12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97,
anche  attraverso  contratti di filiera e accordi interprofessionali,
dando  priorita'  agli  investimenti  richiesti da soggetti che hanno
avviato  iniziative  di  ristrutturazione societaria, organizzativa e
logistica  anche  tramite  processi  di dismissioni, concentrazioni e
fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato:
  a)  all'innovazione  tecnologica, al potenziamento strutturale e al
miglioramento    delle    attivita'    di    trasformazione    e   di
commercializzazione   dei   prodotti   agricoli,   anche   attraverso
l'acquisizione  di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti
commerciali;
  b)   all'adeguamento   degli   impianti  alle  normative  sanitarie
comunitarie e di protezione dell'ambiente;
  c)   alla   valorizzazione   delle  produzioni  agroalimentari,  in
particolare  tipiche  e  di  qualita', soprattutto per lo sviluppo di
iniziative  in  zone  ad  insufficiente  valorizzazione economica dei
produttori,  favorendo  il  credito all'esportazione di intesa con il
Ministero per il commercio estero;
  d)   al   rafforzamento   strutturale   delle  imprese  cooperative
attraverso investimenti in conto capitale;
  e)  alla  realizzazione,  da  parte  di  cooperative,  di  soggetti
consortili   e  associativi,  di  progetti  specifici  che  prevedano
l'avviamento    o    l'estensione    dell'attivita'   di   assistenza
tecnicoeconomica,    giuridica   e   commerciale   anche   in   vista
dell'adozione  di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato,
e  di  processi  di certificazione della qualita'. Per tale finalita'
gli  aiuti  potranno  essere  concessi  relativamente  alle  spese di
costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il
personale  assunto,  nella  misura del 50 per cento, limitatamente al
periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni;
  f)  alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa
ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento
qualitativo   delle   produzioni   nazionali,   svolta   da   imprese
agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per
cento   lordo,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
  g)  all'introduzione  della contabilita' aziendale e all'avviamento
dei servizi di sostituzione.
  2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese  agricole  e  agroalimentari,  il  Ministero per le politiche
agricole,  di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  intesa  con  la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  definisce,  nei  limiti  delle  autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma
di  interventi,  conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.
 
           Note all'art. 13:
            -    Il   testo dell'art.  12  del  regolamento  (CEE) n.
          951/97  del Consiglio del 20 maggio 1997, e' il seguente:
            "Art. 12. - 1. Gli   investimenti  devono  concorrere  al
          miglioramento  della  situazione dei settori di  produzione
          di  base  interessati;  essi  devono,  tenuto  conto  della
          peculiarita'  di ogni settore, garantire in particolare una
          partecipazione adeguata    e  duratura  dei  produttori  di
          prodotti   di  base  ai  vantaggi  economici  che  da  essi
          derivano.
            2.   Gli  investimenti   devono  riguardare   i  prodotti
          di  cui all'allegato II  del trattato, esclusi   quelli  di
          cui   al regolamento (CE) n. 3699 /93 del Consiglio  del 21
          dicembre 1993, che definisce i criteri   e   le  condizioni
          degli  interventi  comunitari a  finalita' strutturale  nel
          settore    della    pesca,    dell'acquacoltura   e   della
          trasformazione e commercializzazione dei relativi  prodotti
          (G.U.  n. L 346 del  31 dicembre 1993,  pag. 1. Regolamento
          modificato  da ultimo dal regolamento   (CE) n.  965    /96
          (G.U.  n.  L   131 del 1   giugno 1996, pag. 1)). Tuttavia,
          sono ammessi anche gli  investimenti relativi  ai  prodotti
          dei codici NC4502, 4503 e 4504.
            La  Commissione,    agendo secondo   la procedura  di cui
          all'art. 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5,  del  regolamento
          (CEE)  n. 4253 /88, puo' ammettere investimenti relativi ad
          altri prodotti a condizione che:
            i beneficiari dell'aiuto  abbiano    legami  contrattuali
          diretti  con  i  produttori  di  prodotti agricoli di base,
          oppure
            si   tratti  di    prodotti  trasformati    ottenuti  con
          prodotti di  cui all'allegato  II  del  tratto  e si  possa
          debitamente    giustificare  l'esistenza  di    legami  che
          dimostrino  un interesse per   i  produttori  dei  prodotti
          agricoli di base.
            3.    Gli investimenti   devono  offrire una  sufficiente
          garanzia  di redditivita'".
            -    Il testo   dell'art.   48   del citato   D.Lgs.   n.
          112/1998 e'  il seguente:
            "Art.  48. -  1.   I trasferimenti   e le   deleghe    di
          funzioni    alle regioni,   disposti    nelle  materie   di
          cui  al    presente  titolo, comprendono, tra  l'altro,  le
          funzioni relative:
            a)   all'organizzazione ed  alla partecipazione  a fiere,
          mostre ed esposizioni   organizzate   al   di   fuori   dei
          confini    nazionali    per  favorire  l'incremento   delle
          esportazioni dei prodotti  locali, anche con la   stampa  e
          la  distribuzione  di    pubblicazioni  per    la  relativa
          propaganda;
            b) alla promozione e al   sostegno alla  costituzione  di
          consorzi  tra  piccole  e    medie  imprese    industriali,
          commerciali e  artigiane, come individuati dagli articoli 1
          e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
            c)  alla  promozione  ed     al   sostegno   finanziario,
          tecnicoeconomico  ed  organizzativo    di   iniziative   di
          investimento    e     di     cooperazione  commerciale   ed
          industriale da parte di imprese italiane;
            d)  allo sviluppo  della commercializzazione  nei mercati
          di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
            e)  alla    promozione ed al  sostegno della costituzione
          di consorzi agroalimentari,  come   individuati   dall'art.
          10,    comma    1,   del decreto-legge 28  maggio 1981,  n.
          251, convertito  con modificazioni dalla  legge  29  luglio
          1981, n. 394;
            f)  alla    promozione ed al  sostegno della costituzione
          di  consorzi  turisticoalberghieri,      come   individuati
          dall'art.  10,   comma 2,   del citato decreto-legge n. 251
          del 1981;
            g) alla predisposizione ed  all'attuazione di ogni  altra
          iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
            2.  Nell'esercizio  delle funzioni amministrative  di cui
          al comma 1, le  regioni  possono  avvalersi  anche dell'ICE
          e  delle  camere   di commercio, industria,  artigianato  e
          agricoltura".
             - Il testo dell'art. 30 del trattato e' il seguente:
            "Art.  30.  -  Senza pregiudizio   delle disposizioni che
          seguono, sono vietate    tra    gli    stati  membri     le
          restrizioni         quantitative  all'importazione  nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".