Art. 31.
                     Programma scommesse e quote
  1.  Ogni  gestore  predispone e rende pubblico, mediante affissione
nei  luoghi  ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di
avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui
all'articolo  6,  sui  quali  sono  accettate  le scommesse. Per ogni
avvenimento  od evento, il programma indica l'orario di apertura e di
chiusura dell'accettazione delle scommesse.
  2.  Ogni  evento  oggetto  di scommessa riporta l'indicazione della
quota  che  sara'  pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono
rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un
massimo   di   due   decimali.  Tali  quote  sono  comprensive  della
restituzione della posta.
  3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono
accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple.