Art. 33. Percentuale di allibramento 1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento. 2. Le quote offerte dal gestore, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purche' rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni: a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento; b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 130; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento; c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non puo' superare 145; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento.