Art. 33.
                     Percentuale di allibramento
  1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti
ottenuti  dividendo  100  per  la quota offerta per ogni evento di un
singolo avvenimento.
  2.  Le  quote  offerte  dal  gestore, che possono essere modificate
anche nel corso dell'accettazione, purche' rese pubbliche, rispettano
le seguenti prescrizioni:
  a)  per  le  scommesse  su  avvenimenti  che  prevedono  fino a tre
possibili  esiti,  la  percentuale  di  allibramento  di ogni singolo
avvenimento  non  puo'  superare  112;  e'  ammesso  uno  scarto  non
superiore al 2 per cento;
  b)  per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili  esiti,  la  percentuale  di allibramento non puo' superare
130; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;
  c)  per  le  scommesse  su  avvenimenti  che  prevedono  oltre otto
possibili  esiti,  la  percentuale  di allibramento non puo' superare
145; e' ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento.