Art. 36. P a r i t a' 1. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento e' determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parita'; la nuova quota cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento e' ricompreso.