Art. 36.
                            P a r i t a'
  1.  Nel  caso  di  esito di parita' negli avvenimenti oggetto della
scommessa,  non  contemplato  come  evento  pronosticabile,  la quota
pagata per la scommessa del singolo evento e' determinata dalla quota
pattuita  compresa  la restituzione della posta, divisa per il numero
degli  eventi  risultati in parita'; la nuova quota cosi' determinata
e' considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento e'
ricompreso.