Art. 7. 
                       Collegamento telematico 
  1.  E'  attivato  un  collegamento  telematico   tra   il   sistema
informativo delle camere di commercio e il  sistema  informativo  del
Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma. 
  2. Il sistema informativo delle camere di commercio  e'  quello  di
cui agli articoli 21, comma  4,  e  23,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  operante,  tra
l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli,  albi
e registri delle camere di commercio. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il centro elaborazione  dati
di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981,  n.  121,  d'ora  in
avanti  indicato  come  C.E.D.,  costituisce  un  apposito   archivio
informatico contenente l'elenco delle persone alle quali  sono  stati
comminati i provvedimenti di  cui  all'articolo  10  della  legge  31
maggio 1965, n. 575. 
  4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio  informatico  i
seguenti dati: 
    a) cognome e nome; 
    b) sesso; 
    c) data e provincia di nascita; 
    d) cittadinanza; 
    e) comune di residenza. 
  5. Il C.E.D. garantisce la completezza e  l'aggiornamento  costante
dell'archivio. 
  6.  Il  C.E.D.  rende  accessibile,   con   modalita'   telematica,
l'archivio  di  cui  al  comma  3  al  sistema  informativo  messo  a
disposizione della prefettura di Roma e, per il tramite di questo,  a
quello   delle   camere   di   commercio   per   l'effettuazione   di
interrogazioni nominative o per  l'acquisizione  delle  comunicazioni
previste dagli articoli 3 e 4. 
 
           Note all'art. 7: 
            - Si riporta il testo degli articoli 21, comma  4  e  23,
          comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
          dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione  dell'art.
          8, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
          del codice civile): 
            "Art. 21 (Coordinamento del registro delle imprese con 
          il BUSARL). - (Omissis). 
            4. Agli effetti dell'art. 2457-ter del codice  civile  la
          data della pubblicazione nel  bollettino  nazionale  e'  la
          data della effettiva  messa  a  disposizione  del  pubblico
          presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su
          apparecchiature informatiche per la  visura  diretta.  Tale
          data risulta su ogni atto o avviso  pubblicato  e  in  ogni
          certificazione rilasciata dall'ufficio". 
            "Art. 23 (Visure del registro, degli atti e dei 
          documenti). - (Omissis). 
            2. La consultazione e'  effettuata  sui  terminali  degli
          elaboratori elettronici installati presso l'ufficio  oppure
          su terminali  remoti  degli  utenti  collegati  tramite  il
          sistema  informativo  delle  camere  di  commercio,   anche
          mediante la  stampa  recante  la  dicitura:  "visura  senza
          valore di certificazione". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 della  legge  1  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza): 
            "Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -  E'
          istituito presso  il  Ministero  dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il  Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. 
            Il   Centro   provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
            Con decreto del Ministro dell'interno e'  costituita  una
          commissione tecnica, presieduta dal  funzionario  presposto
          all'ufficio di cui alla lettera  a)  dell'art.  5,  per  la
          fissazione  dei  criteri  e  delle   norme   tecniche   per
          l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di  cui
          al  comma   precedente   e   per   il   controllo   tecnico
          sull'osservanza di  tali  criteri  e  norme  da  parte  del
          personale operante presso il Centro stesso. I criteri e  le
          norme   tecniche   predetti   divengono    esecutivi    con
          l'approvazione del Ministro dell'interno. 
            Ogni  amministrazione,  ente,  impresa,  associazione   o
          privato che per qualsiasi scopo  formi  o  detenga  archivi
          magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di
          qualsivoglia  natura  concernenti  cittadini  italiani,  e'
          tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al  Ministero
          dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o,  comunque,  entro
          il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia
          stato  installato  od   abbia   avuto   un   principio   di
          attivazione.  Entro  il  31  dicembre   1982   il   Governo
          informera' il Parlamento degli elementi cosi'  raccolti  ai
          fini di ogni opportuna determinazione legislativa a  tutela
          del   diritto   alla   riservatezza   dei   cittadini.   Il
          proprietario o  responsabile  dell'archivio  magnetico  che
          ometta la denuncia e' punito con la multa  da  trecentomila
          lire a tre milioni". 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.