Art. 7. Collegamento telematico 1. E' attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma. 2. Il sistema informativo delle camere di commercio e' quello di cui agli articoli 21, comma 4, e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati: a) cognome e nome; b) sesso; c) data e provincia di nascita; d) cittadinanza; e) comune di residenza. 5. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio. 6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalita' telematica, l'archivio di cui al comma 3 al sistema informativo messo a disposizione della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle comunicazioni previste dagli articoli 3 e 4.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 21, comma 4 e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile): "Art. 21 (Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL). - (Omissis). 4. Agli effetti dell'art. 2457-ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale e' la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio". "Art. 23 (Visure del registro, degli atti e dei documenti). - (Omissis). 2. La consultazione e' effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza valore di certificazione". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario presposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento degli elementi cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni". - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.