Art. 8. 
            Procedure per l'interrogazione dell'archivio 
  1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma  6,  e'
effettuata da dipendenti  delle  camere  di  commercio  addetti  alle
certificazioni e  attestazioni  previste  dal  presente  regolamento,
appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato
in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio. 
  2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione  del
dipendente che effettua ciascuna interrogazione. 
  3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce  che
qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7,  comma  6,
corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio  informatico  di
cui all'articolo 7, comma 3: 
  a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed  e),  della  legge  31
maggio 1965, n. 575; 
  b)  sia   consentito   il   rilascio   del   certificato   relativo
all'iscrizione nel registro  delle  imprese  o  ad  altre  iscrizioni
diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura  di
cui all'articolo 9. 
  4. Il sistema informativo delle  camere  di  commercio  garantisce,
altresi', qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo  7,
comma 6, risulti negativa, che  venga  automaticamente  inserita  nel
testo della  certificazione  o  attestazione  richiesta  la  apposita
dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di  commercio
possono rilasciare le certificazioni e  le  attestazioni  di  cui  al
presente decreto prive della predetta dicitura  quando  l'interessato
ne faccia espressa richiesta. 
  5. Nei casi previsti dal comma 3, il  dipendente  della  camera  di
commercio informa  l'interessato  che  occorre  acquisire  presso  la
competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo  3,  anche
per i provvedimenti di competenza delle camere di  commercio,  quando
deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione. 
  6. Gli elementi essenziali  di  ogni  certificato  rilasciato  sono
conservati  in  un  apposito   archivio   informatico   del   sistema
informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente  da
parte delle prefetture interessate. 
  7. Il sistema informativo delle camere di commercio  collabora  con
il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente
nell'archivio costituito a norma dell'articolo 7, del relativo codice
fiscale. 
 
           Nota all'art. 8: 
            - Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettere d)  ed  e),
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in  note  all'art.
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