Art. 9. 
                         Dicitura antimafia 
  1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle
comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla
osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
successive modificazioni. La presente certificazione e' emessa  dalla
C.C.I.A.A. utilizzando il  collegamento  telematico  con  il  sistema
informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". 
  2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
definiti i certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese,
recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3. 
  3. Con lo stesso decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  modelli  di
certificazione previsti dal  presente  regolamento  e  relativi  agli
altri registri,  albi,  ruoli  ed  elenchi  tenuti  dalle  camere  di
commercio. 
 
           Note all'art. 9: 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1. 
            - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581
          (per l'argomento vedi in note all'art. 7): 
            "Art. 24 (Certificazioni e copie).  -  1.  I  certificati
          previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della  legge  n.
          580  del  1993  sono  rilasciati  sulla  base  di   modelli
          approvati con decreto del Ministro".