Art. 9. Dicitura antimafia 1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione e' emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". 2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per l'argomento vedi in note all'art. 7): "Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro".