Art. 14.
  1. La  riunione della  commissione e'  valida quando  sono presenti
almeno cinque componenti della commissione medesima.
  2. I pareri  della commissione sono assunti con  il voto favorevole
della maggioranza  dei componenti presenti. Qualora  non si raggiunga
la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario.