Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a
dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo
unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e' sempre consentito
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta
la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa
italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e'
redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attivita' di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del codice penale:
"Art. 54 (Stato di necessita'). - Non e' punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre
che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si
applica anche se lo stato di necessita' e' determinato
dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso
dalla persona minacciata risponde che l'ha costretta a
commetterlo".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al
sistema penale".
- Si riporta il testo dell'art. 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale:
"3. La perquisizione domiciliare puo' essere eseguita
anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il
ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e
comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita
il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico
ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto
ore successive, convalida la perquisizione".
- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2, 3 e 4 , del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
sistemi di tossicodipendenza):
"2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione
di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a
seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono
assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere
assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunita',
od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti".