Art. 6. (Rilascio degli immobili). 1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica. 4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. 5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta', abbia cinque o piu' figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni puo' essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale. 6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosi' determinato e' maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978. 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonche' quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, e' data priorita' ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Note all'art. 6: - Per l'art. 1 del decreto-legge n. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989 si vedano le note all'art. 2. - Il testo dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile e' il seguente: "Per I'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il giudice del luogo in cui le cose di trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21". - Il decreto-legge del 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, reca: "Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti". Si riporta il testo dell'art. 11, commi dal secondo al settimo: "Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonche' le attestazioni relative all'entita' del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficio del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio puo' peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza. Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonche' le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento e' immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario. Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 10, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio e' divenuto esecutivo". - Si riporta il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile: "Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli artt. 175 ss. all'istruzione della causa, che e' poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile. Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente, primo comma". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989: "Art. 3. - 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione di cui all'art. 1, l'assistenza della forza pubblica avverra' secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4. 2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovra' essere data la priorita' alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'art. 2, nonche' alle esecuzioni dei titoli per i quali non e' disposta la sospensione. 3. E' assicurata inoltre la priorita' qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilita', di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessita' e la circostanza che il locatore non ha la disponibilita', nel comune di residenza o in comune confinante di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessita' medesima. Qualora la necessita' riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalita' suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio e' destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale. 4. Nei casi in cui al comma 3, il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento nella misura come sopra determinata, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1 la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990". - Si riporta il testo dell'art. 1591 del codice civile: "Art. 1591 (Danni per ritardata restituzione). - Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 392/1978: "Art. 9 (Oneri accessori). - Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fonitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi". - Si riporta il testo dell'art. 55 della legge n. 392/1978: "Art. 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). - La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta'. Il pagamento nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto". - Per i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 1 del decreto-legge n. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989 si vedano le note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 9/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94/1982: "Gli enti e le societa' indicati dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche' ogni altro ente pubblico non economico ad eccezione dell'Istituto di emissione della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio e' sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilita'. Gli enti e le societa' di cui al primo comma devono, nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenii di rilascio indicati dell'art. 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione. Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla societa' la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le societa' possono liberamente disporre degli immobili medesimi".