Art. 7.
             (Condizione per la messa in esecuzione del
              provvedimento di rilascio dell'immobile).
   1.  Condizione  per  la  messa  in esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile locato e' la dimostrazione che il contratto di
locazione  e' stato registrato, che l'immobile e' stato denunciato ai
fini   dell'applicazione   dell'ICI   e   che  il  reddito  derivante
dall'immobile  medesimo e' stato dichiarato ai fini dell'applicazione
delle  imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel
precetto  di  cui  all'articolo  480  del  codice di procedura civile
devono  essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione,  gli  estremi dell'ultima denuncia dell'unita' immobiliare
alla  quale  il  contratto  si  riferisce  ai  fini dell'applicazione
dell'ICI,  gli  estremi  dell'ultima  dichiarazione dei redditi nella
quale  il reddito derivante dal contratto e' stato dichiarato nonche'
gli  estremi  delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno
precedente a quello di competenza.
 
          Nota all'art. 7:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  480  del  codice di
          procedura civile:
            "Art. 480 (Forma del precetto). -  Il  precetto  consiste
          nell'intimazione  di  adempiere  l'obbligo  risultante  dal
          titolo esecutivo entro  un  termine  non  minore  di  dieci
          giorni,  salva  l'autorizzazione  di cui all'art.  482, con
          l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione
          forzata.
            Il  precetto  deve   contenere   a   pena   di   nullita'
          l'indicazione  delle parti, della data di notificazione del
          titolo esecutivo, se questa e' fatta  separatamente,  o  la
          trascrizione   integrale   del  titolo  stesso,  quando  e'
          richiesta dalla  legge.  In  questultimo  caso  l'ufficiale
          giudiziario,  prima  della relazione di notilicazione, deve
          certificare  di  avere  riscontrato  che  la   trascrizione
          corrisponde esattamente al titolo originale.
            Il  precetto  deve  inoltre contenere la dichiarazione di
          residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel
          comune  in  cui  ha  sede   il   giudice   competente   per
          l'esecuzione.  In  mancanza  le  opposizioni al precetto si
          propongono davanti al giudice del luogo  in  cui  e'  stato
          notificato,  e le notificazioni alla parte istante si fanno
          presso la cancelleria deI giudice stesso.
            Il precetto deve essere sottoscritto  a  norma  dell'art.
          125  e  notificato  alla  parte personalmente a norma degli
          artt. 137 e ss.".