Art. 7. (Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile). 1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato e' la dimostrazione che il contratto di locazione e' stato registrato, che l'immobile e' stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo e' stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unita' immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto e' stato dichiarato nonche' gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 480 del codice di procedura civile: "Art. 480 (Forma del precetto). - Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullita' l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e' richiesta dalla legge. In questultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notilicazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria deI giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss.".