Art. 6.
                       Principi organizzativi

  1.  Il  procedimento  amministrativo  di  cui  all'articolo  25 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ha inizio presso la
competente  struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di
un'unica  domanda,  contenente,  ove  necessario,  anche la richiesta
della   concessione   edilizia,   corredata   da  autocertificazioni,
attestanti  la  conformita'  dei  progetti  alle singole prescrizioni
previste  dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza
degli  impianti,  della  tutela  sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da societa' di professionisti e
sottoscritte   dai  medesimi,  unitamente  al  legale  rappresentante
dell'impresa.  L'autocertificazione non puo' riguardare le materie di
cui  all'articolo  1,  comma  3,  nonche'  le ipotesi per le quali la
normativa   comunitaria   prevede   la  necessita'  di  una  apposita
autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta,
viene  trasmessa  dalla  struttura,  anche  in  via informatica, alla
regione  nel  cui  territorio  e'  localizzato l'impianto, agli altri
comuni  interessati nonche', per i profili di competenza, ai soggetti
competenti per le verifiche.
  2.  La  struttura,  ricevuta  la domanda, la immette immediatamente
nell'archivio  informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di
pubblicita';  contestualmente la struttura da' inizio al procedimento
per il rilascio della concessione edilizia.
  3.  Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda
la  struttura  puo'  richiedere,  per  una sola volta, l'integrazione
degli  atti  o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il
predetto  termine non possono essere richiesti altri atti o documenti
concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine
di  cui  al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti
integrativi richiesti.
  4.  Ove  occorrano  chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e
progettuali  o  al rispetto delle normative amministrative e tecniche
di   settore   o   qualora  il  progetto  si  riveli  di  particolare
complessita'  ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il
comune  intenda  proporre  una  diversa localizzazione dell'impianto,
nell'ambito  delle  aree  individuate  ai  sensi  dell'articolo 2, il
responsabile  del procedimento puo' convocare il soggetto richiedente
per  una  audizione  in contraddittorio di cui viene redatto apposito
verbale.
  5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai
sensi  dell'articolo  11  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, sulle
caratteristiche  dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti,
a  condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano
compatibili   con   le  disposizioni  attinenti  ai  profili  di  cui
all'articolo  8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso
fino   alla   presentazione  del  progetto  modificato  conformemente
all'accordo.
  6.   Ferma   restando   la   necessita'  della  acquisizione  della
autorizzazione    nelle   materie   per   cui   non   e'   consentita
l'autocertificazione,  nel  caso  di  impianti  a struttura semplice,
individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la
realizzazione  del  progetto  si intende autorizzata se la struttura,
entro  sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il
proprio   motivato   dissenso   ovvero   non  convoca  l'impresa  per
l'audizione.  Nell'ipotesi  in cui si rendono necessarie modifiche al
progetto,  si  adotta  la  procedura  di  cui  ai  commi  4  e  5. La
realizzazione  dell'opera  e'  comunque subordinata al rilascio della
concessione   edilizia,  ove  necessaria  ai  sensi  dclla  normativa
vigente.
  7.  Quando,  in  sede  di  esame della domanda, la struttura, fatti
salvi  i  casi  di  errore  od  omissione  materiale  suscettibili di
correzioni  o  integrazioni,  ravvisa  la  falsita'  di  alcuna delle
autocertificazioni,   il   responsabile  del  procedimento  trasmette
immediatamente  gli  atti  alla  competente procura della Repubblica,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento e'
sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
  8.  Il  procedimento,  ivi  compreso  il rilascio della concessione
edilizia,  ove  necessaria  ai sensi della normativa vigente, e salvo
quanto  disposto  dai  commi  3,  4,  5,  6 e 9, e' concluso entro il
termine  di  novanta  giorni dalla presentazione della domanda ovvero
dalla  sua  integrazione  per  iniziativa dell'impresa o su richiesta
della struttura.
  9.  Qualora  debbano  essere  acquisiti  al  procedimento pareri di
soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si
applicano  le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7
agosto  1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127.
  10.   Decorsi   inutilmente  i  termini  di  cui  al  comma  8,  la
realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformita' alle
autocertificazioni  prodotte, nonche' alle prescrizioni contenute nei
titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa
e'  tenuta  a  comunicare  alla  struttura l'inizio dei lavori per la
realizzazione  dell'impianto. La realizzazione dell'opera e' comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai
sensi della normativa vigente.
  11.   Qualora,   successivamente   all'inizio  dei  lavori  per  la
realizzazione  dell'impianto,  sia accertata la falsita' di una delle
autocertificazioni   prodotte,  fatti  salvi  i  casi  di  errore  od
omissione  materiale  suscettibili  di  correzioni o integrazioni, il
responsabile  della struttura ordina la riduzione in pristino a spese
dell'impresa  e  dispone  la contestuale trasmissione degli atti alla
competente    procura    della   Repubblica   dandone   contemporanea
comunicazione all'interessato.
  12.  A  seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e
gli  altri  enti  competenti  provvedono  ad  effettuare  i controlli
ritenuti necessari.
  13.   I  soggetti,  portatori  di  interessi  pubblici  o  privati,
individuali  o  collettivi  nonche'  i portatori di interessi diffusi
costituiti   in  associazioni  o  comitati,  cui  possa  derivare  un
pregiudizio    dalla   realizzazione   del   progetto   dell'impianto
produttivo,  possono  trasmettere  alla struttura, entro venti giorni
dalla  avvenuta pubblicita' di cui al comma 2, memorie e osservazioni
o   chiedere  di  essere  uditi  in  contraddittorio  ovvero  che  il
responsabile  del  procedimento convochi tempestivamente una riunione
alla  quale  partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i
partecipanti  alla  riunione  possono  essere assistiti da tecnici ed
esperti  di  loro  fiducia,  competenti  sui  profili controversi. Su
quanto  rappresentato  dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente,
la struttura.
  14.  La convocazione della riunione sospende, per non piu' di venti
giorni, il termine di cui al comma 8.
  15.  Sono  fatte  salve  le  vigenti  norme che consentono l'inizio
dell'attivita'  previa  semplice  comunicazione  ovvero  denuncia  di
inizio attivita'.
 
           Note all'art. 6:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art.   25 del  decreto
          legislativo  n.  112/1998 (per il titolo  vedi  nelle  note
          alle premesse):
            "Art.    25  (Procedimento).    -  1.    Il  procedimento
          amministrativo     in     materia     di     autorizzazione
          all'insediamento   di   attivita'   produttive   e'  unico.
          L'istruttoria   ha   per    oggetto   in   particolare    i
          profili  urbanistici,  sanitari,  della tutela ambientale e
          della sicurezza.
            2.   Il procedimento,   disciplinato con   uno  o    piu'
          regolamenti   ai sensi dell'art.  20, comma 8,  della legge
          15  marzo 1997, n.  59, si ispira ai seguenti principi:
            a)  istituzione   di  uno  sportello  unico   presso   la
          struttura  organizzativa  e individuazione del responsabile
          del procedimento;
            b)    trasparenza  delle    procedure  e    apertura  del
          procedimento  alle  osservazioni  dei soggetti portatori di
          interessi diffusi;
            c)  facolta'      per   l'interessato   di      ricorrere
          all'autocertificazione  per    l'attestazione,  sotto    la
          propria    responsabilita',      della  conformita'     del
          progetto    alle    singole    prescrizioni   delle   norme
          vigenti;
            d) facolta'  per  l'interessato,  inutilmente  decorsi  i
          termini per il rilascio degli atti di assenso  previsti, di
          realizzare     l'impianto     in    conformita'        alle
          autocertilicazioni     prodotte,     previa     valutazione
          favorevole di impatto ambientale, ove  prevista dalle norme
          vigenti e purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
            e)  previsione  dell'obbligo della riduzione  in pristino
          nel caso di falsita' di   alcuna delle  autocertificazioni;
          fatti  salvi i   casi di errori   od  omissioni   materiali
          suscettibili   di  correzioni   o integrazioni;
            f) possibilita' del ricorso da  parte del  comune,  nella
          qualita'   di   amministrazione   procedente,  ove  non  ia
          esercitata la facolta'  di  cui  alla  lettera    c),  alla
          conferenza      di   servizi,   le      cui  determinazioni
          sostituiscono il   provvedimento ai  sensi    dell'art.  14
          della   legge 7 agosto 1990, n.  241, come modificato dalla
          legge 15  maggio 1997, n.  127;
            g) possibilita'  del ricorso alla  conferenza di  servizi
          quando  il  progetto  contrasti  con  le  previsioni di uno
          strumento urbanistico; in tal  caso, ove  la conferenza  di
          servizi   registri  un    accordo  sulla  variazione  dello
          strumento   urbanistico,   la   determinazione  costituisce
          proposta    di  variante    sulla    quale  si    pronuncia
          definitivamente    il consiglio   comunale,   tenuto  conto
          delle  osservazioni,   proposte   e opposizioni    avanzate
          in   conferenza   di  servizi   nonche'  delle osservazioni
          e opposizioni  formulate dagli   aventi titolo    ai  sensi
          della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
            h)  effettuazione  del    collaudo, da parte di  soggetti
          abilitati   non   collegati        professionalmente    ne'
          economicamente  in  modo diretto  o indiretto  all'impresa,
          con  la  presenza  dei  tecnici  dell'unita' organizzativa,
          entro    i   termini stabiliti;   l'autorizzazione   e   il
          collaudo non   esonerano  le    amministrazioni  competenti
          dalle  proprie  funzioni di  vigilanza e  controllo e dalle
          connesse responsabilita' previste dalla legge.
            3. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di  Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti alle norme fondamentali contenute  nel presente
          articolo secondo  le previsioni dei  rispettivi  statuti  e
          delle relative norme di attuazione".
            -  Si    riporta  il  testo    dell'art. 11   della legge
          241/1990  (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):
            "Art.  11.  -  1.  In   accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte   presentate   a      norma   dell'art.        10,
          l'amministrazione      procedente  puo'  concludere,  senza
          pregiudizio  dei diritti dei terzi, e   in  ogni  caso  nel
          perseguimento  del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli
          interessati  al  fine     di   determinare   il   contenuto
          discrezionale  del  provvedimento finale  ovvero, nei  casi
          previsti  dalla legge,  in sostituzione  di questo.
            1-bis. Al fine  di favorire la conclusione degli  accordi
          di  cui  al comma   1,  il  responsabile  del  procedimento
          puo'  predisporre  un calendario di   incontri cui  invita,
          separatamente    o  contestualmente,  il  destinatario  del
          provvedimento ed eventuali controinteressati.
            2. Cli accordi di cui al presente articolo debbono essere
          stipulati a pena  di nullita', per   atto scritto,    salvo
          che  la   legge disponga altrimenti. Ad  essi si  applicano
          ove   non diversamente   previsto, i  principi  del  codice
          civile  in    materia di obbligazioni e contratti in quanto
          compatibili.
            3.  Gli  accordi   sostitutivi   di provvedimenti    sono
          soggetti  ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
            4.   Per  sopravvenuti  motivi    di  pubblico  interesse
          l'amministrazione  recede    unilateralmente  dall'accordo,
          salvo  l'obbligo   di provvedere alla  liquidazione  di  un
          indennizzo in    relazione    agli    eventuali  pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
            5.    Le   controversie   in   materia   di   formazione,
          conclusione   ed  esecuzione  degli  accordi    di  cui  al
          presente     articolo  sono  riservate  alla  giurisdizione
          esclusiva del giudice amministrativo".
            - Si riportano i testi degli   articoli  16  e  17  della
          legge 241/1990 come modificata dall'art.  17 della legge n.
          127/1997  (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):
            "Art.    16.    -   1.   Gli  organi   consultivi   delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,   comma 2  del
          decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n. 29,  sono  tenuti
          a     rendere    i  pareri    ad    essi  obbligatoriamente
          richiesti     entro     quarantacinque      giorni      dal
          ricevimento   della  richiesta.  Qualora   siano  richiesti
          i  pareri facoltativi,  sono   tenuti  a   dare   immediata
          comunicazione    alle  amininistrazioni    richiedenti  del
          termine entro  il quale  il parere sara' reso.
            2. In caso di decorrenza del termine senza che sia  stato
          comunicato  il  parere   o senza  che l'organo  adito abbia
          rappresentato esigenze istruttorie,    e'    in    facolta'
          dell'amministrazione       richiedente       di   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
            3. Le disposizioni di   cui ai  commi  1  e  2  non    si
          applicano  in caso di pareri  che debbano essere rilasciati
          da  amministrazioni  preposte  alla  tutela     ambientale,
          paesaggistica,  territoriale e  della salute dei cittadini.
            4.  Nel caso  in cui  l'organo adito  abbia rappresentato
          esigenze  istruttorie  il  termine   di cui al comma 1 puo'
          essere interrotto per una sola   volta e   il  parere  deve
          essere  reso   definitivamente entro quindici giorni  dalla
          ricezione   degli  elementi  istruttori    da  parte  delle
          amministrazioni interessate.
            5.    Qualora    il    parere   sia   favorevole,   senza
          osservazioni,        il    dispositivo    e'     comunicato
          telegraficamente o con mezzi telematici.
            6.    Gli organi   consultivi dello   Stato predispongono
          procedure di particolare urgenza per l'adozione dei  pareri
          loro richiesti".
            "Art.    17.   - 1.  Ove  per  disposizione  espressa  di
          legge   o    di  regolamento    sia    previsto  che    per
          l'adozione      di   un      provvedimento  debbano  essere
          preventivamente  acquisite  le  valutazioni    tecniche  di
          organi  od    enti  appositi  e  tali    organi ed enti non
          provvedano o  non  rappresentino  esigenze  istruttorie  di
          competenza  dell'amministrazione  procedente    nei termini
          prefissati dalla   disposizione stessa    o,  in  mancanza,
          entro  novanta giorni  dal ricevimento della  richiesta, il
          responsabile  del   procedimento deve chiedere le  suddette
          valutazioni    tecniche         ad    altri          organi
          dell'amministrazione  pubblica    o ad   enti pubblici  che
          siano dotati   di   qualificazione   e capacita'    tecnica
          equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
            2.  La   disposizione di  cui al comma  1 non si  applica
          in  caso di valutazioni che   debbano  essere  prodotte  da
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggisticoterritoriale  e della salute dei cittadini.
            3.    Nel caso   in cui   l'ente   od organo  adito abbia
          rappresentato esigenze   istruttorie    all'amministrazione
          procedente,    si    applica  quanto  previsto  dal comma 4
          dell'art. 16".