Art. 7.
  Accertamento della conformita' urbanistica, della sicurezza degli
     impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

  1.  La  struttura  accerta  la sussistenza e la regolarita' formale
delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Successivamente  la  struttura e gli altri enti interessati, ciascuno
per le materie di propria competenza, verificano la conformita' delle
medesime  autocertificazioni  agli strumenti urbanistici, il rispetto
dei  piani  paesistici  e  territoriali  nonche'  la insussistenza di
vincoli  sismici,  idrogeologici,  forestali ed ambientali, di tutela
del  patrimonio  storico,  artistico e archeologico incompatibili con
l'impianto.
  2.  La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra
l'altro:
    a) la prevenzione degli incendi;
    b)  la  sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di
sollevamento di persone o cose;
    c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
    d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
    e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
    f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
    g)  le  emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni
altro  rischio  di  immissione  potenzialmente pregiudizievole per la
salute e per l'ambiente;
    h)  l'inquinamento  acustico  ed  elettromagnetico all'interno ed
all'esterno dell'impianto produttivo;
    i) le industrie qualificate come insalubri;
    l) le misure di contenimento energetico.
  3.  Il  decorso  del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa
venire  meno  le  funzioni  di controllo, da parte del comune e degli
altri enti competenti.