Art. 7. Accertamento della conformita' urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale. 1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarita' formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformita' delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonche' la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto. 2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro: a) la prevenzione degli incendi; b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose; c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione; d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL; e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) le emissioni inquinanti in atmosfera; g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente; h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo; i) le industrie qualificate come insalubri; l) le misure di contenimento energetico. 3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti competenti.