Art. 8.
               Affidamento delle istruttorie tecniche
                  a strutture pubbliche qualificate

  1.  Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di
cui all'articolo 3, comma 1, puo' affidare, mediante convenzione, che
fissi   termini   compatibili   con   quelli  previsti  dal  presente
regolamento,  per  la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e
attivita'  istruttorie  alle  agenzie  regionali  per  l'ambiente, ad
aziende  sanitarie  locali  o loro consorzi regionali, alle camere di
commercio,  industria  e  artigianato  nonche'  a universita' o altri
centri  e  istituti  pubblici  di ricerca che assicurino requisiti di
indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.