Art. 8.
                     Articolazione dei controlli
  1. L'Ispettorato centrale repressione  frodi e le aziende sanitarie
locali,  per   quanto  di   competenza,  assicurano   sul  territorio
nazionale:
  a) controlli all'origine, cioe' presso gli stabilimenti, al fine di
verificare  che  gli stessi  operino  in  conformita' alla  normativa
vigente  e che  i  prodotti ivi  fabbricati o  detenuti  in una  fase
intermedia, o messi  in commercio, rispondano ai  requisiti di legge;
in caso  di sospetto di  inosservanza ai suddetti obblighi  di legge,
dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato,
mettono in atto le misure restrittive ritenute piu' idonee;
  b) controlli a  destinazione, da espletarsi per campione  e in modo
non discriminatorio:
  1)  nei luoghi  di  destinazione finale,  siano  essi magazzini  di
stoccaggio,   esercizi  di   vendita   all'ingrosso   o  al   minuto,
stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze
da  impiegarsi  in  alimentazione  animale, al  fine  di  verificare,
mediante controlli  a campione  ed eventualmente con  prelevamento ed
analisi di  laboratorio, la conformita' dei  prodotti alle specifiche
disposizioni normative in materia;
  2) durante il trasporto dei  prodotti sul territorio nazionale, sia
che  lo  stesso  sia  considerato   territorio  di  transito  che  di
destinazione finale;
  c)  controlli  sui  luoghi  di produzione  agricola,  in  cui  sono
fabbricati o utilizzati i prodotti,  per procedere a controlli mirati
volti  ad  acquisire  ogni  utile  informazione  circa  la  natura  e
l'origine dei prodotti stessi.
  2. Nel  caso dei controlli  disposti nel luogo  di cui al  comma 1,
lettera b),  qualora sia constatata  la non conformita'  dei prodotti
alle disposizioni  normative disciplinanti le specifiche  materie, le
aziende sanitarie  locali segnalano  all'ufficio veterinario  per gli
adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformita'.
  3. L'ispettorato  centrale repressione  frodi le  aziende sanitarie
locali,  adottano  le misure  piu'  adeguate  al caso,  imponendo  al
destinatario o  ad altra  figura commerciale autorizzata,  sulla base
degli  accertamenti  svolti  dagli organismi  competenti,  una  delle
seguenti operazioni:
  a) adeguamento  dei prodotti alle specifiche  disposizioni di legge
entro un termine stabilito;
  b)  eventuale   decontaminazione  o  qualsiasi   altro  trattamento
appropriato;
  c) utilizzazione per altri fini;
  d) rinvio  nel Paese d'origine, previa  informazione alla autorita'
competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine;
    e) distruzione dei prodotti.
  4.  Ove il  destinatario richieda  all'azienda sanitaria  locale il
rinvio dei prodotti  al Paese d'origine si  applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
  5. Le spese  relative alle suddette operazioni sono  a carico dello
speditore,  del  destinatario  o  di ogni  altra  figura  commerciale
autorizzata.
 
           Nota all'art. 8:
            -   Il   decreto  legislativo  del  30 gennaio  1993,  n.
          28,  reca:  "Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e
          90/425/CEE     relative    ai  controlli    veterinari    e
          zootecnici  di taluni  animali  vivi  e  su prodotti     di
          origine       animale    applicabili      negli      scambi
          intracomunitari".