Art. 9.
          Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
  1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per
le operazioni  contemplate nell'articolo  8, comma 3,  instaurano una
diretta collaborazione con lo Stato  membro di spedizione, al fine di
concertare  le strategie  da  attuarsi  nella fattispecie,  valutando
congiuntamente l'eventuale opportunita'  di disporre visite ispettive
comuni in  loco, senza  ulteriori oneri a  carico del  bilancio dello
Stato.
  2. Qualora  dai controlli  a destinazione  effettuati conformemente
all'articolo 8,  comma 1,  lettera b), risulti  il persistere  di una
irregolarita', le amministrazioni  interessate informano direttamente
la Commissione e gli altri Stati membri.
  3. In attesa delle conclusioni  da parte della Commissione lo Stato
membro  di  destinazione  puo' disporre  ulteriori  accertamenti  sui
prodotti  provenienti dallo  stabilimento d'origine  sollecitando nel
contempo  un'intensificazione   dei  controlli  presso   il  medesimo
stabilimento da parte dello Stato speditore.