Art. 12. Quota di partecipazione alle spese generali 1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, puo' prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresi' l'ammontare e le modalita' di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equita' sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.