Art. 12.
             Quota di partecipazione alle spese generali
  1.  Il  consiglio  di   amministrazione,  sulla  base  delle  linee
strategiche  fissate  dal consiglio  di  indirizzo  e vigilanza,  con
propria deliberazione,  puo' prevedere  che a carico  dei beneficiari
delle prestazioni sociali sia posta  una quota di partecipazione alle
spese generali, determinandone altresi' l'ammontare e le modalita' di
versamento  sulla  base  di  criteri ispirati  a  misure  di  equita'
sociale, che tengano conto della  composizione del nucleo familiare e
del relativo reddito.