Art. 4.
  1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai  sensi
dell'articolo  37,  comma  3,  lettera  c), della legge 9 marzo 1989,
n.88,  e  successive  modificazioni,  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti,  alle  gestioni  dei  lavoratori  autonomi, alla gestione
speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59,  comma
34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti,  alla  gestione  esercenti  attivita' commerciali ed alla
gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 1999, rispettivamente, in
lire 419 miliardi ed in  lire  150  miliardi.  Conseguentemente,  gli
importi   complessivamente  dovuti  alle  gestioni  interessate  sono
determinati per l'anno 1999, rispettivamente, in lire 24.891 miliardi
ed in lire 6.150 miliardi.    I  medesimi  complessivi  importi  sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  netto,  per
quanto  attiene  al trasferimento di cui alla Icttera a), della somma
di lire 2.294 miliardi attribuita alla  gestione  per  i  coltivatori
diretti,  mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione
a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti  pensionistici
liquidati  anteriormente  al  lo  gennaio 1989; delle somme di lire 4
miliardi c di lire 87 miliardi di pertinenza, rispettivamente,  della
gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
 
          Note all'art. 4:
            -  Il testo della lettera c), comma 3, dell'art. 37 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88  (Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro) e' il seguente:
            "3. Sono a carico della gestione:
            (Omissis);
             c)  una  quota  parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,  comma
          3,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica".
            - Si riporta il testo del comma  34  dell'art.  59  della
          legge  27  dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.
          34 della legge n.  448/1998:
            "34.   L'importo   dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma  3,
          lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
          dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato  all'onere
          pensionistico  derivante dalle pensioni di invalidita' liq-
          uidate anteriormente alla data di entrata in  vigore  della
          legge  12 giugno 1984, n. 222.  Tale somma e' assegnata per
          lire  4.780   miliardi   al   Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
          per  lire  560  miliardi  alla gestione esercenti attivita'
          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
          cui al predetto art.  37, comma 3, lettera c). A  decorrere
          dall'anno  1998,  in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, con  il  procedimento  di  cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
          degli    elementi    amministrativi   relativi   all'ultimo
          consuntivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
          riparto,  fra le gestioni interessate, del predetto importo
          al netto della richiamata somma aggiuntiva.   Sono  escluse
          da  tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo
          assegnato  alla  gestione  speciale  minatori  e   all'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello spettacolo  (ENPALS).    Sono  altresi'  escluse  dal
          predetto  procedimento,  per  gli  esercizi 1998 e 1999, le
          quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e  34
          della  legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50
          per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n.
          663.  Resta in ogni caso confermato che  per  il  pagamento
          delle   pensioni   INPS   sono  autorizzate,  ove  occorra,
          anticipazioni di tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino
          alla  concorrenza  degli  importi  pagabili  mensilmente da
          quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse  sono
          da intendersi senza oneri di interessi".
            - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  cosi'
          recita:
            "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un  esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
            2.  La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche. In tal caso,  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nullaosta  e  gli  assensi
          richiesti.
            2-bis.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In caso di inutile decorso  del  termine  l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
            2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse.  In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
            3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data di ricevimentodella comunicazione delle determinazioni
          adottate,   qualora   queste   ultime   abbiano   contenuto
          sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
            3-bis.  Nel  caso  in  cui  una   amministrazione   abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato  dissenso,   l'amministrazione   procedente   puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento  dandone  comunicazione  al   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella dissenziente sia una amministrazione statale;  negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione ed ai sindaci.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente della regione o i sindaci, previa  delibera  del
          consiglio  regionale  o dei consigli comunali, entro trenta
          giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione,   possono
          disporre   la  sospensione  della  determinazione  inviata;
          trascorso tale  termine,  in  assenza  di  sospensione,  la
          determinazione e' esecutiva.
            4.  Qualora  il  motivato  dissenso  alla conclusione del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini, l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere,
          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di
          impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5  gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione del
          procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
          via deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            4-bis. La conferenza di  servizi  puo'  essere  convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
          da   una   delle  amministrazioni  che  curano  l'interesse
          pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione  competente
          a  concludere  il  procedimento  che  cronologicamente deve
          precedere gli altri connessi.  L'indizione della conferenza
          puo' essere richiesta da  qualsiasi  altra  amministrazione
          coinvolta".