Art. 12.
            Ambito di applicazione del diritto di accesso
  1. Ai sensi dell'art. 22 della  legge n. 241/1990 e del decreto del
Presidente della Repubblica  n. 352/1992 e' riconosciuto,  al fine di
assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorire
lo  svolgimento  imparziale,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi  a  chiunque  vi   abbia  un  interesse,  personale  e
concreto, per la tutela  di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale
diritto   di  accesso   si  applica   in  quanto   compatibile,  alle
amministrazioni,  associazioni  e  comitati  portatori  di  interessi
pubblici o diffusi.
  2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del
procedimento, ed anche  durante il corso dello  stesso, nei confronti
del rettore o del responsabile della struttura didattica, scientifica
o di servizio competente.
  3.  Il  diritto   di  accesso  e'  concesso  per   tutti  gli  atti
amministrativi  con  esclusione  di  quelli  per  i  quali  necessita
tutelare la  riservatezza di  terzi, persone,  gruppi di  imprese, ai
sensi del successivo art. 15.