Art. 12. Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 e' riconosciuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto di accesso si applica in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti del rettore o del responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio competente. 3. Il diritto di accesso e' concesso per tutti gli atti amministrativi con esclusione di quelli per i quali necessita tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, ai sensi del successivo art. 15.