Art. 13.
               Responsabile del procedimento di accesso
  1. Responsabile  del procedimento  di accesso,  anche per  gli atti
infraprocedimentali,  e' il  dirigente, o  il direttore  di strutture
didattiche, scientifiche o di servizio,  o su designazione di questi,
altro  dipendente  di qualifica  funzionale  non  inferiore alla  VI,
addetto  all'unita' organizzativa  competente  a formare  l'atto o  a
detenerlo stabilmente.
  2.  Nelle  strutture didattiche,  scientifiche  o  di servizio,  il
direttore puo' delegare le attribuzioni  di cui al primo comma, anche
ad un docente.