Art. 13. Responsabile del procedimento di accesso 1. Responsabile del procedimento di accesso, anche per gli atti infraprocedimentali, e' il dirigente, o il direttore di strutture didattiche, scientifiche o di servizio, o su designazione di questi, altro dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI, addetto all'unita' organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. 2. Nelle strutture didattiche, scientifiche o di servizio, il direttore puo' delegare le attribuzioni di cui al primo comma, anche ad un docente.