Art. 14. Categorie di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma lettera d) della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso: a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Ateneo; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attivita' di studio o di ricerca presso l'Ateneo; al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, notizie sui soggetti predetti, potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purche' dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che puo' essere anche rilasciato in via generale; c) documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attivita' amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale; d) documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto all'invenzione, nonche' i risultati delle ricerche commissionate dai terzi ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; e) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attivita' professionale medicosanitaria, legale o di altra attivita' per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale; f) documenti relativi agli atti stipulati dall'amministrazione secondo la disciplina privatistica, ove cio' sia di pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. 2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere a), b), c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 i programmi scientifici nonche' le relazioni scientifiche riguardanti rapporti nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, di difesa nazionale, di relazioni internazionali, di politica monetaria e valutaria. 3. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.