Art. 14.
                Categorie di documenti amministrativi
                   sottratti al diritto di accesso
  1. Ai sensi  dell'art. 24, secondo comma lettera d)  della legge n.
241/1990  e  dell'art.  8,  comma  5,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  352/1992 ed in relazione all'esigenza
di  salvaguardare  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
imprese,  garantendo  peraltro  ai  medesimi la  visione  degli  atti
relativi  ai  procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza  sia
necessaria per  curare o  per difendere  i loro  interessi giuridici,
sono sottratti all'accesso:
  a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla
salute,  alla   situazione  finanziaria  e  alla   vita  privata  dei
dipendenti, ad  eccezione dell'informazione  circa la qualifica  e la
struttura di  appartenenza, e  dei collaboratori  professionali anche
esterni,  aventi  a  qualsiasi  titolo  un  rapporto  di  lavoro  con
l'Ateneo, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di
organi  collegiali  e commissioni  presso  l'Ateneo;  resta salvo  il
diritto di  accesso del  dipendente ai  documenti che  lo interessano
direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  b) documenti relativi  al curriculum studiorum e  alla vita privata
di studenti,  specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi  di corsi
di formazione  professionale, o altri soggetti  che comunque svolgano
attivita' di studio o di ricerca presso l'Ateneo; al fine di favorire
l'eventuale accesso al mondo del  lavoro e delle professioni, notizie
sui  soggetti  predetti,  potranno  essere rilasciate  a  coloro  che
presentino formale richiesta, purche'  dichiarino che le informazioni
sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria
struttura lavorativa  o in strutture  da essi rappresentate  e previa
acquisizione  dell'assenso degli  interessati che  puo' essere  anche
rilasciato in via generale;
  c) documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio
e controllo  dell'attivita' amministrativa che non  vengano acquisiti
nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;
  d) documenti  relativi a studi  e ricerche per la  salvaguardia del
diritto   all'invenzione,   nonche'   i  risultati   delle   ricerche
commissionate  dai  terzi  ai  sensi dell'art.  66  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/1980;
  e)  documenti in  possesso dell'amministrazione  in relazione  allo
svolgimento,   da  parte   dei   propri   dipendenti,  di   attivita'
professionale  medicosanitaria, legale  o di  altra attivita'  per la
quale  sia   previsto  dall'ordinamento   il  rispetto   del  segreto
professionale;
  f)  documenti  relativi  agli atti  stipulati  dall'amministrazione
secondo la disciplina privatistica, ove  cio' sia di pregiudizio agli
interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e nell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
  2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art.
8,  comma 5,  lettere a),  b), c)  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n.  352/1992 i programmi scientifici  nonche' le relazioni
scientifiche  riguardanti  rapporti  nazionali ed  internazionali  in
materia   di   sicurezza,   di   difesa   nazionale,   di   relazioni
internazionali, di politica monetaria e valutaria.
  3.  Sono inoltre  esclusi dal  diritto di  accesso i  documenti che
altre amministrazioni escludono  dall'accesso e che l'Amministrazione
detiene  stabilmente in  quanto atti  di un  procedimento di  propria
competenza.