Art. 15.
                  Casi di differimento dell'accesso
                     ai documenti amministrativi
  1.  Il differimento  dell'accesso  ai  documenti amministrativi  e'
disposto, ai  sensi dell'art. 24  commi 2 e  6, della legge  7 agosto
1990, n. 241,  quando vi sia un'oggettiva  necessita' di salvaguardia
delle esigenze  di riservatezza dell'amministrazione in  relazione ad
atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
  2. L'accesso alle categorie di  documenti di seguito indicate viene
differito fino  al momento espressamente specificato  per ciascuna di
esse:
  a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure
di selezione concernenti il personale da reclutare fino all'esito del
provvedimento;
  b)  nei  procedimenti  concorsuali   l'accesso  e'  differito  sino
all'approvazione della  graduatoria ad eccezione degli  elaborati del
candidato  richiedente e  anche  degli elaborati  di altri  candidati
qualora  non  sia, motivatamente,  di  impedimento  o grave  ostacolo
all'azione  amministrativa.   L'accesso  anche  se   differito,  deve
riguardare  comunque una  richiesta non  generalizzata ma  motivata e
circostanziata  riguardo  all'interesse   legittimo  e  concreto  del
richiedente.  Nei concorsi  per  titoli ed  esami  il candidato  puo'
richiedere, successivamente  alla comunicazione  di cui  all'art. 12,
comma 2, del  decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio 1994,
n. 487, copia delle schede  contenenti l'elencazione e la valutazione
dei titoli,  degli altri  candidati nei limiti  di cui  al precedente
periodo;
  c) nelle procedure di inquadramento,  di avanzamento e di passaggio
alle qualifiche  superiori l'accesso e'  differito fino alla  data di
adozione dei relativi provvedimenti;
  d)  per le  segnalazioni, gli  atti o  gli esposti  di privati,  di
rappresentanti  di  categorie  o  altre  associazioni,  l'accesso  e'
differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria;
  e)  documenti relativi  a  procedure  per la  fornitura  di beni  e
servizi nonche' per  l'appalto di lavori fino  alla conclusione delle
procedure  stesse, fatta  comunque eccezione  per i  brevetti e  casi
analoghi protetti, fermo restando  quanto previsto dall'art. 6, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, dall'art.
22  della legge  n. 109/1994  e dalle  disposizioni in  materia delle
direttive comunitarie per quanto  riguarda i contratti assoggettati a
tali disposizioni;
  f)  documentazione  attinente  a procedimenti  penali  disciplinari
ovvero   utilizzabile   ai   fini   dell'apertura   di   procedimenti
disciplinari,   nonche'   concernente    l'istruzione   dei   ricorsi
amministrativi   prodotti   dal   personale  dipendente   fino   alla
conclusione dei relativi procedimenti;
  g)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa  dal
servizio fino alla conclusione del relativo procedimento;
  h) rapporti alla procura generale  ed alle procure regionali presso
la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente  individuati  soggetti per  i  quali  si appalesa  la
sussistenza  di responsabilita'  amministrative,  contabili e  penali
fino alla conclusione del procedimento;
  i) relazioni alla procura generali ed alle procure regionali presso
la  Corte  dei conti  nonche'  atti  di  promuovimento di  azioni  di
responsabilita'  avanti alle  competenti  autorita' giudiziarie  fino
alla conclusione del procedimento.