Art. 15. Casi di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi 1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi e' disposto, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure di selezione concernenti il personale da reclutare fino all'esito del provvedimento; b) nei procedimenti concorsuali l'accesso e' differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente e anche degli elaborati di altri candidati qualora non sia, motivatamente, di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa. L'accesso anche se differito, deve riguardare comunque una richiesta non generalizzata ma motivata e circostanziata riguardo all'interesse legittimo e concreto del richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia delle schede contenenti l'elencazione e la valutazione dei titoli, degli altri candidati nei limiti di cui al precedente periodo; c) nelle procedure di inquadramento, di avanzamento e di passaggio alle qualifiche superiori l'accesso e' differito fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti; d) per le segnalazioni, gli atti o gli esposti di privati, di rappresentanti di categorie o altre associazioni, l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria; e) documenti relativi a procedure per la fornitura di beni e servizi nonche' per l'appalto di lavori fino alla conclusione delle procedure stesse, fatta comunque eccezione per i brevetti e casi analoghi protetti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, dall'art. 22 della legge n. 109/1994 e dalle disposizioni in materia delle direttive comunitarie per quanto riguarda i contratti assoggettati a tali disposizioni; f) documentazione attinente a procedimenti penali disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonche' concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente fino alla conclusione dei relativi procedimenti; g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio fino alla conclusione del relativo procedimento; h) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali fino alla conclusione del procedimento; i) relazioni alla procura generali ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonche' atti di promuovimento di azioni di responsabilita' avanti alle competenti autorita' giudiziarie fino alla conclusione del procedimento.