ART. 71.
            (Trasformazione in titoli del trattamento di
                           fine rapporto).
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data  di
  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
  legislativi  aventi  per  oggetto  l'utilizzo   dell'accantonamento
  annuale  al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo
  2120 del codice civile,  per  sviluppare  le  forme  pensionistiche
  integrative  di  cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
  ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate "  Fondi
  pensione ", se. secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  a)   previsione,   in   alternativa   al   versamento  in  contanti
  dell'accantonamento  annuale  e  previo  accordo   fra   le   fonti
  istitutive  di  Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma
  esplicita del lavoratore interessato,  dell'attribuzione  ai  Fondi
  pensione  di  strumenti  finanziari di cui all'articolo 1, comma 2,
  del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  di  seguito
  denominati  "  strumenti  finanziari  ",  di  congruo valore emessi
  dall'impresa debitrice del TFR ovvero  da  societa'  controllate  o
  controllanti  della  stessa o controllate dallo stesso soggetto che
  controlla l'impresa, di seguito denominate " societa' del gruppo ",
  ovvero da qualificati operatori finanziari;
  b) definizione, nel rispetto dei diritti  dei  soci,  di  modalita'
  semplificate   di   emissione  e  di  conversione  degli  strumenti
  finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente,
  nonche' di misure compensative idonee a consentire il  fuzionamento
  dell'ipotesi prevista alla lettera a) nell'ambito di  societa'  del
  gruppo;
  c)  definizione  della  tipologia  degli  strumenti  finanziari  da
  emettere e delle relative modalita'  tecniche  di  emissione  e  di
  eventuale  conversione,  in  sede  di contrattazione aziendale. Gli
  strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'articolo 6
  comma 1, lettere a), b) e c)  del  decreto  legislativo  21  aprile
  1993,  n.  124,  previa  attestazione  di congruita' da parte dello
  stesso e manifestazione della relativa disponibilita' a  riceverli;
  previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni
  sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
  d)  applicazione  del  regime  disciplinato  dalla  presente legge,
  limitatamente alle  aziende  e  ai  lavoratori  che  concordano  di
  devolvere  ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base
  a disposizioni normative o contratti nazionali, del  TFR  dell'anno
  in  corso  alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi
  previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi,
  con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche  in
  una  0  piu'  operazioni  da  porre  in  essere  nello  stesso arco
  temporale; e) applicazione del regime tributario  previsto  per  il
  versamento  dell'accantona.   mento annuale del TFR alle operazioni
  previste alle lettere da a)  a  d);  applicazione  dell'imposta  di
  registro  in  misura  fissa  per le operazioni medesime e rilevanza
  delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione  di  partecipazioni
  al  capitale,  ai  fini  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione  del
  regime  previsto  dall'articolo  6,  comma 1, dello stesso decreto,
  all'ingresso  di  qualificati  operatori  finanziari  nel  capitale
  dell'impresa  emittente;  estensione del medesimo regime anche agli
  aumenti  di  capitale  e,  a  decorrere  dalla  conversione,   alle
  emissioni  di  prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non
  finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se  dedicati  al
  versamento del TFR ai Fondi pensione;
  f)  previsione,  nel  caso  di  mancato  ricorso  all'emissione  di
  strumenti  finanziari,  della  messa  a  disposizione  dell'impresa
  debitrice  della garanzia che assiste il TFR, di cui all'articolo 2
  della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un  importo  corrispondente
  al  TFR  versato  in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo
  stesso  venga  sostenuto  con   l'accensione   di   uno   specifico
  finanziamento  a  cio'  dedicato; trasferimento di tale garanzia al
  Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in
  forma ti titoli ti debito;
  g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in  media
  d'anno,  che  non  procedono all'emissione di strumenti finanziari,
  elevazione    in     funzione     compensativa     della     misura
  dell'accantonamento   previsto   nell'articolo   13   del   decreto
  legislativo 21 aprile 1993. n. 124, e successive modificazioni,  in
  relazione  agli  oneri  finanziari connessi con l'esborso derivante
  dal versamento in contanti del TFR;
  h) definizione degli incentivi di cui alle lettere e) e g) entro il
  limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e  di  lire  100
  miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;
  i)  previsione di misure di coordina mento ed armonizzazione, nella
  salvaguardia delle quote di TFR gia' destinate ai  Fondi  pensione,
  idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle
  del  decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, c della legge 8
  agosto 1995, n. 335, con possibilita' di  procedere  all'emanazione
  di  disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data
  di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
  dal Consiglio dei ministri e corredati da una  apposita  relazione,
  sono  trasmessi  alle Camere per  l'espressione del parere da parte
  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  permanenti  entro  il
  sessantesimo  giorno  antecedente  la scadenza del termine previsto
  per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato  rispetto
  del  termine  per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
  della delega. Le competenti Commissioni  parlamentari esprimono  il
  parere  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il
  termine per l'espressione del parere decorra inutilmente i  decreti
  legislativi possono essere comunque emanati.
  3.  Al  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. l 24, e successive
  modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  al  comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6, le parole: "ad
  almeno tre diversi" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso  la
  forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli
  a maggiore diffusione nazionale o internazionale";
  b) al comma 4-bis, secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole:
  "alle diverse tipologie di servizio offerte",  e' aggiunto seguente
  periodo: "Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto
  secondo  le  istruzioni  emanate dalla COVIP e comunque  in modo da
  garantire  la  trasparenza  del  procedimento  e  la  coerenza  tra
  obiettivi    e  modalita' gestionali, decisi preventivamente  dagli
  amministratori, e i criteri c scelta dei gestori";
  c) dopo l'articolo 6-bis, e' inserito il seguente:
  "ART. 6-ter.. (Convenzioni) - 1. Per l stipula delle convenzioni di
  cui All'articolo, 6, commi 2,  2-bis  e  3,  e  all'articolo  6-bis
  nonche'  per  la  stipula  di  convenzioni  aventi  ad  oggetto  la
  prestazione di servizi amministrativi, i  competenti  organismi  di
  amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni
  tipologia   di   servizi   offerto,   attraverso   la  forma  della
  pubblicita'.   notizia  su  almeno  due  quotidiani  fra  quelli  a
  maggiore diffusione nazionale o  internazionale, a soggetti che non
  appartengono  ad  identici  gruppi  societari  e  comunque non sono
  legati direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.  Le
  offerte  contrattuali  rivolte  ai fondi sono formulate per singolo
  prodotto in maniera da con. sentire il raffronto dell'insieme delle
  con. dizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
  servizio offerte";
  d) al comma  4  dell'articolo  16,  dopo  il  terzo  periodo,  sono
  inseriti  i seguenti:  "La COVIP delibera, nei limiti delle risorse
  disponibili, in ordine alla propria  organizzazione  e  al  proprio
  funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personate,
  all'ordinamento  delle  carriere, nonche' circa la disciplina delle
  spese e la composizione dei bilanci  preventivo  e  consuntivo  che
  devono  osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1,
  settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere
  sono  sottoposte  alla  verifica  di legittimita' del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero  del
  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e sono
  esecutive decorsi venti giorni dal  ricevimento,  ove  nel  termine
  suddetto  non  vengano  formulati  rilievi,  da effettuare, in ogni
  caso,  unitariamente  e  in  un  unico  contesto,   sulle   singole
  disposizioni.  Il  trattamento  economico complessivo del personale
  delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene  ridefinito,
  nei   limiti  dell'ottanta  per  cento  del  trattamento  economico
  complessivo previsto per il livello  massimo  della  corrispondente
  carriera  o fascia retributiva per il personale del l'Autorita' per
  le garanzie nelle  comunicazioni.  Al  personale  in  posizione  di
  comando   o  distacco  e'  corrisposta  una  indennita'  pari  alla
  eventuale     differenza     tra     il     trattamento     erogato
  dall'amministrazione  o dall'ente di provenienza e quello spettante
  al corrispondente personale  di  ruolo";  il  quarto  e  il  quinto
  periodo del medesimo comma 4 sono abrogati;
  e)  al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto
  periodo;
  f)  al comma 5-bis dell'articolo 16, dopo le parole: "I regolamenti
  ", sono aggiunte le seguenti: ", le istruzioni di vigilanza" e dopo
  le parole: "dalla commissione"   sono aggiunte  le  seguenti:  "per
  assolvere i compiti di cui all'articolo 17".
  4.  Le  disposizioni  per  i  lavoratori  subordinati  di  cui agli
  articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e
  successive  modificazioni,  si applicano   ai soci lavoratori delle
  societa' cooperative qualora siano osservate  in  favore  dei  soci
  lavoratori  stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del
  codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
  valutato  in  lire  50  miliardi  per  l'anno  1999  ed in lire 100
  miliardi annue a decorrere dall'anno  2000,  si  provvede  mediante
  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto, ai fini del
  bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'  previsionale
  di  base  di  conto  capitale  e  Fondo  speciale  dello  stato  ti
  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
  programmazione  economica  per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
  dei ministri
  6. Il Governo e' tenuto a presentare al  Parlamento  una  relazione
  sugli  effetti  derivanti dall'applicazione del presente articolo e
  dei  decreti  legislativi  che  ne  deriveranno,  con  periodicita'
  annuale  per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge e con periodicita' triennale negli anni successivi
 
          Note all'art. 71:
            - L'art. 2120 del codice civile e' il seguente:
            "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
          - In  ogni  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato,  il  prestatore  di  lavoro  ha  diritto ad un
          trattamento di fine rapporto. Tale trattamento  si  calcola
          sommando  per  ciascun  anno  di  servizio una quota pari e
          comunque  non  superiore  all'importo  della   retribuzione
          dovuta  per  l'anno  stesso  divisa  per  13,5. La quota e'
          proporzionalmente  ridotta  per  le   frazioni   di   anno,
          computandosi  come mese intero le frazioni di mese uguali o
          superiori a 15 giorni.
            Salvo diversa  previsione  dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura,  corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a
          titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese.
            In  caso  di  sospensione della prestazione di lavoro nel
          corso dell'anno per una delle cause di cui  all'art.  2110,
          nonche'  in  caso  di  sospensione totale o parziale per la
          quale sia prevista l'integrazione  salariale,  deve  essere
          computato   nella   retribuzione  di  cui  al  primo  comma
          l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore
          avrebbe  avuto  diritto  in caso di normale svolgimento del
          rapporto di lavoro.
            Il trattamento di cui  al  precedente  primo  comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura  fissa  e  dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,   accertato   dall'ISTAT  rispetto  al  mese  di
          dicembre dell'anno precedente.
            Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione  di
          cui  al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
          dell'indice  ISTAT  e'  quello  risultante  nel   mese   di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro  rispetto a quello di
          dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
          superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
            Il prestatore di lavoro, con ameno otto anni di  servizio
          presso  lo  stesso  datore  di  lavoro,  puo'  chiedere, in
          costanza di  rapporto  di  lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore  al  70  per  cento  sul  trattamento cui avrebbe
          diritto in caso di cessazione del rapporto alla data  della
          richiesta.
            Le  richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti
          del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al  precedente
          comma,  e  comunque  del  4 per cento del numero totale dei
          dipendenti.
            La richiesta deve essere  giustificata  dalla  necessita'
          di:
            a)  eventuali  spese  sanitarie  per terapie e interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche;
            b)  acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
          i figli, documentato con atto notarile.
            L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola  volta  nel
          corso  del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto.
            Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione
          e' detratta dall'idennita' prevista dalla norma medesima.
            Condizioni di miglior favore possono essere previste  dai
          contratti  collettivi  o  da  atti individuali. I contratti
          collettivi possono altresi' stabilire criteri di  priorita'
          per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
            -  Il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124 e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.
            -  La  legge  8  agosto  1995,  n.  335 e' pubblicata nel
          supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale n. 190
          del 16 agosto 1995.
            - Il comma 2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 e' il seguente:
            "2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
            a)  le  azioni  e  gli  altri  titoli  rappresentativi di
          capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
            b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri  titoli
          di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
            c) le quote di fondi comuni di investimento;
            d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
            e)  qualsiasi  altro  titolo  normalmente  negoziato  che
          permetta  di  acquisire  gli   strumenti   indicati   nelle
          precedenti lettere e i relativi indici;
            f)  i  contratti  "futures"  su  strumenti finanziari, su
          tassi di interesse, su valute,  su  merci  e  sui  relativi
          indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
          pagamento di differenziali in contanti;
            g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su
          tassi di interesse, su valute, su merci nonche'  su  indici
          azionari  (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
            h)  i  contratti  a   termine   collegati   a   strumenti
          finanziari,  a  tassi  di interesse, a valute, a merci e ai
          relativi  indici,   anche   quando   l'esecuzione   avvenga
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
            i)  i  contratti  di opzione per acquistare o vendere gli
          strumenti indicati nelle precedenti lettere  e  i  relativi
          indici,  nonche' i contratti di opzione su valute, su tassi
          d'interesse, su merci e sui relativi indici,  anche  quando
          l'esecuzione    avvenga    attraverso   il   pagamento   di
          differenziali in contanti;
            j) le combinazioni di  contratti  o  di  titoli  indicati
          nelle precedenti lettere".
            -   Per   il   testo  vigente  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo n. 124 del 1993, si veda in nota all'art. 58.
            - Il comma 1  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 466, e' il seguente:
            "1.   Il   reddito  complessivo  netto  dichiarato  dalle
          societa' e dagli  enti  indicati  nell'art.  87,  comma  1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986,  917, assoggettabile all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche con l'aliquota del  19  per  cento
          per  la  parte  corrispondente alla remunerazione ordinaria
          della variazione in aumento del capitale investito rispetto
          a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al
          30 settembre 1996. La presente disposizione non si  applica
          nei  casi  previsti  dall'art.  125  del  testo unico delle
          imposte sui redditi. Se il periodo di imposta  superiore  o
          inferiore   ad   un  anno,  la  variazione  in  aumento  va
          ragguagliata alla durata del periodo stesso".
            - L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina
          del  trattamento  di  fine  rapporto  e  norme  in  materia
          pensionistica) e' il seguente:
            "Art.  2  (Fondo  di  garanzia).  -  E'  istituito presso
          l'istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo  di
          garazia  per  il trattamento di fine rapporto" con lo scopo
          di sostituirsi al datore di lavoro in  caso  di  insolvenza
          del   medesimo   nel  pagamento  del  trattamento  di  fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto.
            Trascorsi  quindici  giorni  dal  deposito  dello   stato
          passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell'art. 97 del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
          il caso siano state  proposte  opposizioni  o  impugnazioni
          riguardanti  il  suo  credito,  ovvero  dalla pubblicazione
          della sentenza di omologazione del  concordato  preventivo,
          il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto possono ottenere a
          domanda il pagamento, a carico del fondo,  del  trattamento
          di   fine   rapporto  di  lavoro  e  dei  relativi  crediti
          accessori, previa  detrazione  delle  somme  eventuatinente
          corrisposte.
            Nell'ipotesi  di  dichiarazione  tardiva  di  crediti  di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, la domanda di cui al comma  precedente  pu  essere
          presentata  dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
          la sentenza che decide il giudizio insorto per  l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare.
            Ove   l'impresa  sia  sottoposta  a  liquidazione  coatta
          amministrativa la domanda puo' essere presentata  trascorsi
          quindici  giorni  dal  deposito dello stato passivo, di cui
          all'art. 209 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse.
            Qualora   il   datore   di   lavoro,  non  soggetto  alle
          disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267,  non
          adempia,  in  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro,
          alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia  in
          misura  parziale,  il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto
          possono chiedere al fondo il pagamento del  trattamento  di
          fine   rapporto,  semprecha',  a  seguito  dell'esperimento
          dell'esecuzione forzata per la  realizzazione  del  credito
          relativo  a  detto  trattamento,  le  garanzie patrimoniali
          siano risultate in  tutto  o  in  parte  insufficienti.  Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto.
            Quanto  previsto nei commi precedenti si applica soltanto
          nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e  la
          procedura   concorsuale   od  esecutiva  siano  intervenute
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
            I pagamenti di cui al secondo,  terzo,  quarto  e  quinto
          comma  del  presente articolo sono eseguiti dal fondo entro
          60 giorni dalla richiesta  dell'interessato.  Il  fondo  e'
          surrogato  di  diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa
          nel privilegio  spettante  sul  patrimonio  dei  datori  di
          lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
          civile per le somme da esso pagate.
            Il fondo, per le cui entrate  ed  uscite  e'  tenuta  una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge  30
          aprile  1969,  n.  153,  a decorrere dal periodo di paga in
          corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le
          stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento   e   la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
          fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
          fine di assicurare il pareggio della  gestione,  l'aliquota
          contributiva  pu  essere  modificata,  in diminuzione o in
          aumento, con  decreto  del  ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo.
            Il  datore  di  lavoro deve integrare le denunce previste
          dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio  1978,
          n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
          1978,   n.   467,  con  l'indicazione  dei  dati  necessari
          all'applicazione  delle  norme   contenute   nel   presente
          articolo   nonche'  dei  dati  relativi  all'accantonamento
          effettuato  nell'anno  precedente   od   all'accantonamento
          complessivo  risultante  a  credito  del  lavoratore.    Si
          applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo,
          terzo e quarto dell'art. 4 del predetto  decreto-legge.  Le
          disposizioni   del  presente  comma  non  si  applicano  al
          rapporto di lavoro domestico.
            Per  i  giornalisti  e  per  i   dirigenti   di   aziende
          industriali,  il  fondo  di  garanzia per il trattamento di
          fine rapporto  e'  gestito  rispettivamente,  dall'Istituto
          nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
          Amendola" e dall'istituto nazionale  di  previdenza  per  i
          dirigenti di aziende industriali".
            -  L'art.  13  del  decreto  legislativo  n. 124/93 e' il
          seguente:
            "Art. 13 (Trattamento tributario dei contributi  e  delle
          prestazioni).  -  1.  In deroga al comma 4 dell'art. 17 del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          non  e'  imponibile  la quota di accantonamento annuale del
          TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
            2. I contributi versati dal datore di lavoro  alle  forme
          pensionistiche  complementari,  diversi dalle quote del TFR
          destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli
          effetti del titolo  I,  capo  VI,  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi  di cui al comma I per un importo non
          superiore, per ciascun dipendente, al  2  per  cento  della
          retribuzione  annua  complessiva  assunta  come base per la
          determinazione del TFR e comunque a lire 2  milioni  e  500
          mila.  La  deduzione  e'  ammessa a condizione che le fonti
          istitutive di cui all'art. 3 prevedano la destinazione alle
          forme pensionistiche complementari di quote del TFR  almeno
          per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
            3. (Omissis).
            4. (Omissis).
            5.  Con  legge  finanziaria  possono  essere  annualmente
          adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3  e
          4.
            6.  Ai  sensi  e  agli effetti del titolo I, capo VI, del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile  un
          importo  non  superiore  al  3  per  cento  delle  quote di
          accantonantento  annuale  del   TFR   destinate   a   forme
          pensionistiche  complementari.  Tale  importo  deve  essere
          accantonato  in  una  speciale   riserva,   designata   con
          riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a
          formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia
          utilizzata  per  scopi  diversi  dalla copertura di perdite
          dell'esercizio. Nel caso  di  passaggio  a  capitale  della
          riserva  si  applica  l'art.  44,  comma 2, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel
          caso di esercizio  in  perdita  la  deduzione  puo'  essere
          effettuata  negli  esercizi  successivi  ma  non  oltre  il
          quinto, fino a concorrenza del l'ammontare complessivamente
          maturato.
            7. (Omissis).
            8. (Omissis).
            9. Le prestazioni in forma  di  capitale,  per  la  parte
          consentita,  e  i  riscatti  di  cui  all'art. 10, comma 1,
          lettera c), erogati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettere a) e b-bis), sono comunque  soggetti  a  tassazione
          separata  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, lettera a), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Si
          applica  il  comma  3 del medesimo art. 16 e le prestazioni
          stesse  sono  imponibili  per  il  loro   ammontare   netto
          complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui
          il comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione
          annuale   ivi  prevista  proporzionalmente  alle  quote  di
          accantonamento  annuale  del  TFR  destinato   alla   forma
          pensionistica  complementare  e l'ammontare della riduzione
          stessa applicabile al TFR e' diminuito proporzionalmente al
          rapporto  fra  quota  destinata  alla  forma  pensionistica
          complementare  e  quota  di  accantonamento. Si applicano i
          commi  2,  5  e  6  del  citato  art.  17,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
            10.  Le  prestazioni  in  forma di capitale, per la parte
          consentita, e i riscatti  di  cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera c), erogati al soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai
          sensi  dell'art.  16, comma 1, lettera c), del citato testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni ed  integrazioni.  Si  applica  il
          comma 3 dell'art. 16 del medesimo testo unico.
            11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
          dai  fondi pensione al momento della conversione in rendita
          del montante  dei  contributi  versati,  l'imposta  di  cui
          all'art.  1  della tariffa di cui all'allegato A alla legge
          29 ottobre 1961, n. 1216,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
            12.  Le  convenzioni  con  le imprese assicurative di cui
          all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  non  sono   soggette
          all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
            13.   Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche complementari  sono  esenti  da  ogni  onere
          fiscale,  a  condizione  che  avvengano  a  favore di forme
          pensionistiche  complementari  disciplinate  dal   presente
          decreto legislativo.
            14.   I   fondi   pensione  comunicano  annualmente  alla
          commissione di vigilanza di cui  all'art.  16,  l'ammontare
          della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle
          quote  di  contribuzione  a  carico dei datori di lavoro, a
          carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di  TFR.
          Le  risultanze  di  tali  elementi informativi sono, con la
          stessa  cadenza,  trasmesse  alle   Amministrazioni   delle
          finanze,  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.
            - Per i testi vigenti degli articoli 6 e 16  del  decreto
          legislativo n. 124/93 si veda in nota all'art. 58.
            -  L'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 124/93, e' il
          seguente:
            "Art. 8 (Finanziamento).  -  1.  Il  finanziamento  delle
          forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  presente
          decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di
          lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui  all'art.
          409,  punto  3),  del codice di procedura civile, anche sul
          datore  di  lavoro,  ovvero  sul  committente,  secondo  le
          previsioni  delle  fonti  costitutive  che  determinano  la
          misura dei contributi.
            2. Le fonti istitutive fissano il contributo  complessivo
          da  destinare  al  fondo pensione, stabilito in percentuale
          della retribuzione assunta a base della determinazione  del
          TFR,  che puo' ricadere anche su elementi particolari della
          retribuzione   stessa   o   essere   individuato   mediante
          destinazione  integrale  di  alcuni di questi al fondo. Nel
          caso dei lavoratori autonomi e dei  liberi  professionisti,
          il  contributo  e'  definito  in  percentuale  del  reddito
          d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato  ai  fini  IRPEF,
          relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci
          lavoratori   di   societa'  cooperative  il  contributo  e'
          definito in percentuale  degli  imponibili  considerati  al
          fini  dei  contributi  previdenziali  obbligatori. Le fonti
          istitutive delle forme pensionistiche complementari su base
          contrattuale collettiva possono prevedere  la  destinazione
          al  finanziamento  anche  di  una quota dell'accantonamento
          annuale al TFR, determinando le quote a carico  del  datore
          di  lavoro  e  del  lavoratore.  Le medesime fonti, qualora
          prevedano  l'utilizzazione  di  quota   dell'accantonamento
          annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura
          della  riduzione  della  quota degli accantonamenti annuali
          futuri al TFR.
            3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          le   fonti   istitutive    delle    forme    pensionistiche
          complementari  su base contrattuale collettiva prevedono la
          integrale    destinazione    ai    fondi   pensione   degli
          accantonamenti annuali al TFR, posteriori  alla  iscrizione
          dei lavoratori predetti al fondi medesimi, nonche' le quote
          di   contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore.
            4.  Nel  caso  di  forme  di   previdenza   pensionistica
          complementare  di  cui  siano  destinatari dipendenti della
          pubblica amministrazione, i  contributi  ai  fondi  debbono
          essere  definiti  in sede di determinazione del trattamento
          economico,  secondo  procedure  coerenti  alla  natura  del
          rapporto  e in conformita' ai principi del presente decreto
          legislativo.
            5. Gli enti di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),
          sentita   l'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni
          per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi
          da  versare  ai  fondi  pensione  e  di  erogazione   delle
          prestazioni, detto servizio deve essere organizzato secondo
          criteri    di   separatezza   contabile   dalle   attivita'
          istituzionali del medesimo ente.
            - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile, si  veda
          all'inizio in questa stessa nota.