Articolo 18 (Aree sensibili) 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6. 2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili: a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448; d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige a Pesaro e i Corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; e) i corpi idrici ove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela. 3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia. 4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato 6 e sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili. 5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall'allegato 6 delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili. 7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.
Note all'articolo 18: - Il titolo del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e' riportato nelle note all'articolo 10.