Articolo 18
                          (Aree sensibili)

   1.   Le   aree   sensibili  sono  individuate  secondo  i  criteri
dell'allegato 6.

   2.   Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate  aree
sensibili:

   a)  i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua ad essi
afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

   b)  le  aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;

   c)  le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar
del  2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n.448;

   d)  le  aree  costiere  dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige a Pesaro e i Corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto
di 10 chilometri dalla linea di costa;

   e)  i  corpi  idrici  ove  si  svolgono  attivita' tradizionali di
produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela.

   3.   Resta   fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione  vigente
relativamente alla tutela di Venezia.

   4.  Sulla  base  dei  criteri  stabiliti nell'Allegato 6 e sentita
l'Autorita'  di  bacino,  le  regioni,  entro  un  anno dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, possono designare ulteriori
aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel
comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

   5.  Le  regioni  sulla  base  di  criteri previsti dall'allegato 6
delimitano  i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono
all'inquinamento di tali aree.

   6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree
sensibili.

   7.  Le  nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6
devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla
identificazione.
 
          Note all'articolo 18:

             -  Il  titolo  del  D.P.R.  13  marzo  1976,  n.  448 e'
          riportato nelle note all'articolo 10.