Articolo 19
          (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

   1.  Le  zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'allegato 7/A-I

   2.   Ai  fini  della  prima  individuazione  sono  designate  zone
vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III.

   3.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sulla  base  dei  dati  disponibili, e per quanto possibile
sulla  base  delle  indicazioni  stabilite  nell'allegato  7/A-I,  le
regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori
zone    vulnerabili   ovvero,   all'interno   delle   zone   indicate
nell'allegato   7/A-III,   le   parti   che  non  costituiscono  zone
vulnerabili.

   4.  Almeno  ogni  quattro  anni le regioni, sentita l'Autorita' di
bacino,  rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili
per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della
precedente  designazione.  A  tal  fine  le  regioni  predispongono e
attuano,  ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
le  concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un
anno,  secondo  le  prescrizioni  di  cui all'allegato 7/A-I, nonche'
riesaminano  lo  stato  eutrofico  causato da azoto delle acque dolci
superficiali,  delle  acque  di  transizione  e  delle  acque  marine
costiere.

   5.  Nelle  zone  individuate  ai  sensi  dei commi 2, 3 e 4 devono
essere  attuati  i  programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto  del  Ministro  per  le politiche agricole in data 19.4.1999,
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4.5.1999.

   6.  Entro  un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per
le  zone  designate  ai  sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla
data  di  designazione  per  le  ulteriori zone di cui al comma 4, le
regioni,   sulla  base  delle  indicazioni  e  delle  misure  di  cui
all'allegato  7/A-IV,  definiscono  ovvero rivedono, se gia' posti in
essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento
delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola,
e  provvedono  alla  loro attuazione nell'anno successivo per le zone
vulnerabili  di  cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per
le zone di cui al comma 4.

   7. Le regioni provvedono, inoltre, a:

   a)  integrare,  se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice  di  buona  pratica  agricola,  stabilendone  le  modalita, di
applicazione;

   b)   predisporre   ed   attuare  interventi  di  formazione  e  di
informazione  degli  agricoltori sul programma di azione e sul codice
di buona pratica agricola;

   c)  elaborare  ed  applicare  entro quattro anni a decorrere dalla
definizione  o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari
strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi
sulla  base  dei  risultati  ottenuti  ove  necessario,  modificare o
integrare  tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori  misure
possibili,  quelle  maggiormente  efficaci, tenuto conto dei costi di
attuazione delle misure stesse.

   8.  Le  variazioni  apportate  alle  designazioni,  i programmi di
azione,  i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le
revisioni   effettuate   devono   essere   comunicati   al  Ministero
dell'ambiente,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto di cui
all'articolo  3,  comma  7. Al Ministero per le politiche agricole e'
data  tempestiva  notizia  delle  integrazioni apportate al codice di
buona  pratica  agricola  di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli
interventi di formazione e informazione.

   9.  Al  fine  di garantire un generale livello di protezione delle
acque  il  codice  di  buona  pratica  agricola  e'  di  raccomandata
applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.