Articolo 20
(Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili)

1.  Con  le  modalita'  previste  dall'articolo 19 e sulla base delle
indicazioni  contenute nell'Allegato 7/B , le regioni identificano le
aree  di  cui  all'articolo  5,  comma 21, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194,  allo scopo di proteggere le risorse idriche o
altri  comparti  ambientali  dall'inquinamento  derivante dall'uso di
                       prodotti fitosanitari.

   2.  Le regioni e le autorita' di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di
siccita',  degrado  del  suolo  e  processi  di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.

   3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione
di  bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di
tutela,  secondo  i  criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale di
cui  alla  delibera  CIPE  del  22  dicembre  1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
 
          Note all'articolo 20:

             -  Il  testo  dell'articolo  5,  comma  21,  del decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, recante "Attuazione
          della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di immissione in
          commercio   di   prodotti   fitosanitari",  pubblicato  sul
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  serie
          generale, del 27 maggio 1995, n. 122, e' il seguente:

             "Art.  6  -  (Autorizzazioni  di  prodotti fitosanitari:
          rilascio,   rinnovo,   riesame,   ritiro  e  modifiche).  -
          (Omissis).

             21.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  il  Ministro  dell'ambiente,  sentite le
          Regioni  e  le  Province  autonome, definisce i criteri per
          l'individuazione  delle  aree  vulnerabili,  nelle quali le
          Regioni   e   le   Province   autonome   possono   chiedere
          l'applicazione  delle  limitazioni  e  delle  esclusioni di
          impiego di cui al comma 20".