Articolo 21
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
                               n. 236)

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
              1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:

   "Articolo 4 (Aree di salvaguardia delle risorse idriche)

   1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere
e  migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali
e  sotterranee  destinate  al  consumo umano erogate a terzi mediante
impianto  di  acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche'  per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di  salvaguardia  distinte  in  zone  di  tutela  assoluta  e zone di
rispetto,  nonche',  all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.

   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1,
le  autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie  per  la  conservazione,  la  tutela  della  risorsa ed il
controllo  delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.

   3.  Per  la  gestione  delle  aree di salvaguardia si applicano le
disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le
disposizioni  dell'articolo  24  della stessa legge, anche per quanto
riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.".

   2.  L'articolo  5  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:

   "Articolo 5 (Zona di tutela assoluta)

   1.   La   zona   di   tutela   assoluta  e'  costituita  dall'area
immediatamente  circostante  le  captazioni  o derivazioni; essa deve
avere  una  estensione  in caso di acque sotterranee e, ove possibile
per  le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto
di   captazione,   deve   essere  adeguatamente  protetta  e  adibita
esclusivamente  ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.".

   3.  L'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:

   "Articolo 6 (Zona di rispetto)

   1.  La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante  la  zona  di  tutela  assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni    d'uso    tali    da   tutelare   qualitativamente   e
quantitativamente  la  risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa
in  zona  di  rispetto  ristretta  e  zona  di  rispetto allargata in
relazione  alla  tipologia  dell'opera  di  presa o captazione e alla
situazione  locale  di  vulnerabilita'  e  rischio  della risorsa. In
particolare  nella  zona  di rispetto sono vietati l'insediamento dei
seguenti   centri   di  pericolo  e  lo  svolgimento  delle  seguenti
attivita':

   a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

   b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

   c)  spandimento  di  concimi  chimici,  fertilizzanti o pesticidi,
salvo  che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni  di  uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della  natura  dei  suoli,  delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;

   d)  dispersione  nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;

   e) aree cimiteriali;

   f)  apertura  di  cave  che  possono  essere in connessione con la
falda;

   g)  apertura  di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate  al  consumo  umano e di quelli finalizzati alla variazione
della   estrazione   ed   alla   protezione   delle   caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;

   h) gestione di rifiuti;

   i)  stoccaggio  di  prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;

   l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

   m) pozzi perdenti;

   n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi
per  ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite
di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.

   2.  Per  gli  insediamenti  o  le  attivita'  di  cui  al comma 1,
preesistenti,  ove  possibile  e  comunque  ad  eccezione  delle aree
cimiteriali,  sono  adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni  caso  deve  essere  garantita  la  loro  messa in sicurezza. Le
regioni  e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone
di rispetto, le seguenti strutture od attivita':

   a) fognature;

   b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

   c)  opere  varie,  ferroviarie  ed  in  genere  infrastrutture  di
servizio;

   d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura
nei   casi  in  cui  esista  un  piano  regionale  o  provinciale  di
fertilizzazione.

   e)   le   pratiche   agronomiche   e  i  contenuti  dei  piani  di
fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.

   3.  In  assenza  dell'individuazione  da parte della regione della
zona  di  rispetto  ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha
un'estensione  di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione
o di derivazione.".

   4.  L'articolo  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, e' sostituito dal seguente:

   "Articolo 7 (Zone di protezione)

   1.  Le  zone  di  protezione  devono  essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione
del  territorio  interessato,  limitazioni  e  prescrizioni  per  gli
insediamenti   civili,   produttivi,   turistici,   agroforestali   e
zootecnici   da   inserirsi  negli  strumenti  urbanistici  comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

   2.  Le  regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee,
anche  di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e
disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

   a) aree di ricarica della falda;

   b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

   c) zone di riserva.".

                              Capo II:
        Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
 
          Nota all'articolo 21:

             -  Il  titolo  del  D.P.R.  24  maggio  1988, n. 236, e'
          riportato nelle note alle premesse.