Articolo 22
                (Pianificazione del bilancio idrico)

   1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli  obiettivi  di  qualita'  attraverso  una  pianificazione delle
utilizzazioni  delle  acque  volta  ad  evitare  ripercussioni  sulla
qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

   2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare
l'equilibrio  del  bilancio  idrico  come  definito dall'Autorita' di
bacino,  nel  rispetto delle priorita' della legge 5 gennaio 1994, n.
36,  e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo
deflusso  vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e delle
destinazioni   d'uso   della  risorsa  compatibili  con  le  relative
caratteristiche qualitative e quantitative.

   3.  Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle  concessioni di
derivazione ed alla vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorita'
di  bacino competenti ogni informazione utile in merito alla gestione
della  concessione evidenziando in particolare le effettive quantita'
derivate  e le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque
eventualmente   restituite.  Le  autorita'  di  bacino  provvedono  a
trasmettere  i  dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la
protezione  dell'ambiente  secondo le modalita' di cui all'articolo 3
comma 7.

   4.  Il  Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  a definire, di
concerto  con  gli  altri  Ministri competenti e previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, le linee guida per la
predisposizione  del  bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei
criteri  per  il  censimento  delle  utilizzazioni  in  atto e per la
definizione del minimo deflusso vitale.

   5.  Tutte  le  derivazioni  di acqua comunque in atto alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto sono regolate dall'autorita'
concedente  mediante  la  previsione  di rilasci volti a garantire il
minimo  deflusso  vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo
3,  comma  1,  lettera  i),  della  legge  18  maggio 1989, n. 183, e
dall'articolo  3,  comma  3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, senza
che  cio' possa dar luogo alla corresponsione di' indennizzi da parte
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.

   6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti,
a  seguito  del  censimento  di  tutte  le  utilizzazioni in atto nel
medesimo   corpo   idrico   provvedono,  ove  necessario,  alla  loro
revisione,   disponendo   prescrizioni   o  limitazioni  temporali  o
quantitative,  senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione, di
indennizzi  da  parte  della pubblica amministrazione, fatta salva la
relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
 
          Note all articolo 22:

             -  Il  testo  dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della
          citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente:

             "Art.   3   -   (Le   attivita'  di  pianificazione,  di
          programmazione  e  di  attuazione).  -  1.  Le attivita' di
          programmazione,  di  pianificazione  e  di attuazione degli
          interventi  destinati  a  realizzare  le finalita' indicate
          all'articolo 1 curano in particolare:

             a) - h) (Omissis).

             i)  la  razionale  utilizzazione  delle  risorse idriche
          superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
          irrigua  ed  idrica,  garantendo,  comunque,  che l'insieme
          delle   derivazioni  non  pregiudichi  il  minimo  deflusso
          costante  vitale  negli  alvei  sottesi  nonche' la polizia
          delle acque;".

             -  Il  testo  dell'art. 3, comma 3, della citata legge 5
          gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:

             "Art. 3 (Equilibrio del bacino idrico). - (Omissis).

             3.  Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti
          prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea
          di  displuvio,  le  derivazioni  sono  regolate  in modo da
          garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli
          alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli
          ecosistemi interessati".