Articolo 25
                         (Risparmio idrico)

   1.  Coloro  che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione
dei  consumi  e  ad  incrementare  il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

   2.  Il  comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e' sostituito dal seguente:

   "1.  Le  regioni  prevedono  norme  e  misure  volte a favorire la
riduzione   dei   consumi   e  l'eliminazione  degli  sprechi  ed  in
particolare  a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione
e  di  distribuzione  di  acque  a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;

   b)  realizzare,  in  particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali  e  produttivi  di,  rilevanti  dimensioni, reti duali di
adduzione  al  fine  dell'utilizzo  di  acque  meno  pregiate per usi
compatibili;

   c)  promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;

   d)  installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita'  abitativa  nonche'  contatori  differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

   e)  realizzare  nei  nuovi  insediamenti  sistemi di collettamento
differenziati  per  le  acque  piovane  e  perle  acque  reflue.". 3.
All'articolo  5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:

   "1-bis.  Gli  strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico  e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
prevedono  reti  duali  al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate,
nonche'  tecniche  di  risparmio della risorsa. Il comune rilascia la
concessione  edilizia  se  il  progetto  prevede  l'installazione  di
contatori  per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento
a reti duali ove gia' disponibili.".

   4.  All'articolo  13,  comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "ed in funzione del
contenimento del consumo.".

   5.   Le   regioni,  sentita  le  autorita'  di  bacino,  approvano
specifiche  norme  sul  risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione   degli   usi,   sulla   corretta  individuazione  dei
fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
 
          Note all'articolo 25.

             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 5 della
          legge   5  gennaio  1994,  n.  36,  cosi'  come  modificato
          dall'articolo 25 commi 2) e 3) del presente decreto:

             1.  Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire
          la  riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed
          in particolare a:

             a)  migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e
          di  distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate alfine
          di ridurre le perdite;

             b)  realizzare,  in  particolare  nei nuovi insediamenti
          abitativi,    commerciali   e   produttivi   di   rilevanti
          dimensioni, reti duali di adduzione alfine dell'utilizzo di
          acque meno pregiate per usi compatibili;

             c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e
          tecniche  di  risparmio  idrico  domestico  e  nei  settori
          industriale, terziario ed agricolo;

             d)  installare  contatori  per  il consumo dell'acqua in
          ogni    singola    unita'   abitativa   nonche'   contatori
          differenziati  per  le  attivita'  produttive e del settore
          terziario esercitate nel contesto urbano;

             e)   realizzare   nei   nuovi  insediamenti  sistemi  di
          collettamento  differenziati  per le acque piovane e per le
          acque reflue.

             1-bis.  Gli  strumenti  urbanistici, compatibilmente con
          l'assetto  urbanistico  e  territoriale  e  con  le risorse
          finanziarie  disponibili,  prevedono  reti  duali  al  fine
          dell'utilizzo  di  acque meno pregiate, nonche' tecniche di
          risparmio  della risorsa. Il comune rilascia la concessione
          edilizia   se   il   progetto  prevede  l'installazione  di
          contatori  per  ogni  singola  unita' abitativa, nonche' il
          collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.

             2.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, e' adottato un regolamento
          per  la  definizione  dei  criteri  e del metodo in base ai
          quali   valutare   le  perdite  degli  acquedotti  e  delle
          fognature.  Entro  il  mese  di febbraio di ciascun anno, i
          soggetti   gestori   dei   servizi  idrici  trasmettono  al
          Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni
          eseguite con la predetta metodologia.

             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 13 della
          legge   5  gennaio  1994,  n.  36,  cosi'  come  modificato
          dall'articolo 25, comma 4 del presente decreto:

             "Art.  13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa
          costituisce  il  corrispettivo  del  servizio  idrico  come
          definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

             2.   La  tariffa  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di    gestione    delle   opere,   dell'adeguatezza   della
          remunerazione   del  capitale  investito  e  dei  costi  di
          gestione  delle  aree  di  salvaguardia,  in  modo  che sia
          assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
          e di esercizio.

             3.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici, di intesa con il
          Ministro   dell'ambiente,   su  proposta  del  comitato  di
          vigilanza  di  cui all'articolo 21, sentite le Autorita' di
          bacino   di   rilievo   nazionale,  nonche'  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo
          normalizzato   per   definire  le  componenti  di  costo  e
          determinare  la  tariffa  di  riferimento.  La  tariffa  di
          riferimento   e'   articolata   per   fasce   di  utenza  e
          territoriali,   anche   con   riferimento   a   particolari
          situazioni  idrogeologiche, ed in funzione del contenimento
          del consumo.

             4.  La tariffa di riferimento costituisce la base per la
          determinazione   della  tariffa  nonche'  per  orientare  e
          graduare  nel  tempo  gli  adeguamenti  tariffari derivanti
          dall'applicazione della presente legge.

             5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in
          relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
          servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

             6.  La  tariffa  e'  applicata dai soggetti gestori, nel
          rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

             7.  Nella  modulazione  della  tariffa  sono  assicurate
          agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per
          i  consumi  di  determinate  categorie  secondo  prefissati
          scaglioni  di  reddito.  Per  conseguire  obiettivi di equa
          redistribuzione  dei  costi  sono  ammesse maggiorazioni di
          tariffa  per  le  residenze  secondarie  e per gli impianti
          ricettivi stagionali.

             8.  Per  le  successive  determinazioni della tariffa si
          tiene   conto   degli   obiettivi  di  miglioramento  della
          produttivita'  e  della qualita' del servizio fornito e del
          tasso di inflazione programmato.

             9.  L'eventuale  modulazione  della tariffa tra i comuni
          tiene   conto  degli  investimenti  effettuati  dai  comuni
          medesimi  che  risultino  utili ai fini dell'organizzazione
          del servizio idrico integrato".