Articolo 25 (Risparmio idrico) 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di, rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e perle acque reflue.". 3. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento a reti duali ove gia' disponibili.". 4. All'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in funzione del contenimento del consumo.". 5. Le regioni, sentita le autorita' di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
Note all'articolo 25. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi' come modificato dall'articolo 25 commi 2) e 3) del presente decreto: 1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate alfine di ridurre le perdite; b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione alfine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue. 1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il collegamento a reti duali, ove gia' disponibili. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi' come modificato dall'articolo 25, comma 4 del presente decreto: "Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f). 2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche, ed in funzione del contenimento del consumo. 4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge. 5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3. 6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali. 8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato".