Articolo 26
                       (Riutilizzo dell'acqua)

   1. All'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma
4, e', in fine, aggiunto il seguente:

   "4-bis.  Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o
gia' usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali
e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua  o  gia'  usata.  La  riduzione  si  determina applicando alla
tariffa  un  correttivo  che  tiene  conto  della  quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.".

   2.  L'articolo  6  della legge 5 gennaio 1994, n.36, e' sostituito
dal seguente:

   "Articolo 6. (Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue)

   1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  per  le  politiche agricole, della sanita', dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  definite norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

   2.  Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua  e  il  riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le
quali sono in particolare:

   a)  indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione
e l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche
emanate ai sensi del comma l;

   b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche al
fine  di  servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti
di depurazione di acque reflue;

   c)  previsti  incentivi  e  agevolazioni alle imprese che adottano
impianti di riciclo o riutilizzo.".

   3.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  6,  comma 1, della legge 5
gennaio  1994,  n.  36, come sostituito dal comma 2, e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

   4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri    dell'ambiente   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le provincie autonome di Trento e di
Bolzano sono definite le modalita' per l'applicazione della riduzione
di  canone prevista dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.

                              Capo III:
     Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
 
          Note all'articolo 26:

             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 14 della
          legge   5   gennaio  1994,  n.  36  cosi'  come  modificato
          dall'articolo 26 comma 1 del presente decreto:

             "Art.   14   (Tariffa   del   servizio  di  fognatura  e
          depurazione). - 1. La quota di tariffa riferita al servizio
          di  pubblica  fognatura  e  di  depurazione e' dovuta dagli
          utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di
          impianti   centralizzati  di  depurazione  o  questi  siano
          temporaneamente  inattivi.  I relativi proventi affluiscono
          in  un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla
          realizzazione  e alla gestione delle opere e degli impianti
          centralizzati di depurazione.

             1-bis. I comuni gia' provvisti di impianti centralizzati
          di   depurazione   funzionanti,   che  non  si  trovino  in
          condizione  di dissesto, destinano i proventi derivanti dal
          canone  di  depurazione  e  fognatura prioritariamente alla
          gestione e manutenzione degli impianti medesimi.

             2.  Gli  utenti  tenuti  all'obbligo di versamento della
          tariffa  riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui
          al  comma  1,  sono  esentati dal pagamento di qualsivoglia
          altra  tariffa  eventualmente  dovuta al medesimo titolo ad
          altri enti.

             3.  Al  fine della determinazione della quota tariffaria
          di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata
          e'  determinato  in misura pari al volume di acqua fornita,
          prelevata o comunque accumulata.

             4.  Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui
          al  presente  articolo  e'  determinata  sulla  base  della
          qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate. E'
          fatta  salva  la  possibilita'  di  determinare  una  quota
          tariffaria   ridotta   per   le   utenze   che   provvedono
          direttamente  alla depurazione e che utilizzano la pubblica
          fognatura.

             4-bis.  Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua
          reflua  o gia' usata nel ciclo produttivo la tariffa per le
          utenze industriali e' ridotta in funzione dell'utilizzo nel
          processo  produttivo  di  acqua  reflua  o  gia'  usata. La
          riduzione   si   determina   applicando   alla  tariffa  un
          correttivo   che  tiene  conto  della  quantita'  di  acqua
          riutilizzata   e   della  quantita'  delle  acque  primarie
          impiegate".

             -  Il  testo  dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e d)
          della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il seguente:

             "Art.  18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1.
          Ferme  restando le esenzioni vigenti, dal 1o gennaio 1994 i
          canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,
          previsti   dall'articolo   35   del   testo   unico   delle
          disposizioni   di   legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
          elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,   e   successive   modificazioni,   costituiscono  il
          corrispettivo  per  gli  usi  delle  acque prelevate e sono
          cosi' stabiliti:

             a)  per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire
          70.400,  ridotte  alla meta' se le colature ed i residui di
          acqua sono restituiti anche in falda;

             b) e c) (omissis);

             d)   per   ogni   modulo   di  acqua  assentito  ad  uso
          industriale,  lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
          acque  a  ciclo  chiuso  reimpiegando le acque risultanti a
          valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
          scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative di
          quelle  prelevate.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo  12  del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;"".