Articolo 27
                           (Reti fognarie)

   1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane:

   a)  entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15.000;

   b)  entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

   2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti
considerate   "aree  sensibili"  gli  agglomerati  con  oltre  10.000
abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.

   3.  La  progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie  si  effettuano  adottando  le  tecniche  migliori  che  non
comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

   a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;

   b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;

   c)  della  limitazione  del l'inquinamento delle acque recipienti,
dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

   4. Per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione
di una rete fognaria non sia giustificata o perche' non presenterebbe
vantaggi  dal punto di vista ambientale o perche' comporterebbe costi
eccessivi,  le  regioni  identificano  sistemi  individuali  o  altri
sistemi  pubblici  e  privati  adeguati secondo i criteri di cui alla
delibera  indicata  al  comma  7 dell'articolo 62, che raggiungano lo
stesso  livello  di  protezione  ambientale,  indicando  i  tempi  di
adeguamento.