Articolo 28
         (Criteri generali della disciplina degli scarichi)

   1.  Tutti  gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici  e devono comunque
rispettare  i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5. 2.
Ai  fini  di  cui  al  comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro
autonomia,  tenendo  conto  dei  carichi  massimi  ammissibili, delle
migliori   tecniche   disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di
emissione,   diversi   da  quelli  di  cui  all'allegato  5,  sia  in
concentrazione  massima  ammissibile  sia  in  quantita'  massima per
unita'  di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie  di  sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle
1,  2,  5  e  3/A  dell'allegato  5, le regioni non possono stabilire
valori  limite  meno  restrittivi  di  quelli  fissati  nel  medesimo
allegato 5.

   3.   Gli   scarichi   devono   essere   resi  accessibili  per  il
campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel
punto  assunto  per  la  misurazione.  La misurazione degli scarichi,
salvo  quanto  previsto  al  comma  3  dell'articolo  34,  si intende
effettuata  subito  a monte del punto di immissione in tutte le acque
superficiali  e  sotterranee, interne e marine, nonche' in fognature,
sul suolo e nel sottosuolo.

   4.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare  all'interno  degli  stabilimenti  tutte  le ispezioni che
ritenga  necessarie  per  l'accertamento  delle  condizioni che danno
luogo  alla  formazione  degli  scarichi.  Essa  puo'  richiedere che
scarichi  parziali  contenenti  le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5,
12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

   5.  I  valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti  mediante  diluizione  con  acque prelevate esclusivamente
allo   scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque  di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi  parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3,
5,  6,  7,  8,  9  e  10  della  tabella 5 dell'allegato 5, prima del
trattamento  degli  scarichi parziali stessi per adeguarli a'i limiti
previsti  dal  presente  decreto.  L'autorita' competente, in sede di
autorizzazione  puo'  prescrivere  che  lo  scarico  delle  acque  di
raffreddamento,  di  lavaggio,  ovvero impiegate per la produzione di
energia,   sia   separato   dallo   scarico   terminale   di  ciascun
stabilimento.

   6.  Qualora  le  acque  prelevate  da un corpo idrico superficiale
presentino   parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite  di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle  alterazioni  e  agli  obiettivi  di  qualita' del corpo idrico
ricettore,  fermo  restando che le acque devono essere restituite con
caratteristiche  qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni  di  portata  allo  stesso  corpo idrico dal quale sono
state prelevate.

   7.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  e  salva  diversa
normativa  regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle
autorizzazioni,  sono  assimilate alle acque reflue domestiche quelle
che  presentano  caratteristiche  qualitative equivalenti, nonche' le
acque reflue provenienti da:

   a)  imprese  dedite  esclusivamente  alla coltivazione del fondo o
alla silvicoltura;

   b)  imprese  dedite  ad  allevamento di bestiame che dispongono di
almeno  un  ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le
attivita'  di  allevamento  e di coltivazione del fondo, per ogni 340
chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto
delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

   c)  imprese  dedite  alle  attivita'  di  cui ai punti a) e b) che
esercitano  anche  attivita'  di  trasformazione  o di valorizzazione
della  produzione  agricola,  inserita  con carattere di normalita' e
complementarieta'  funzionale  nel  ciclo  produttivo aziendale e con
materia   prima   lavorata   proveniente   per   almeno   due   terzi
esclusivamente  dall'attivita'  di  coltivazione  dei fondi di cui si
abbia a qualunque titolo la disponibilita';

   d)  impianti  di  acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico  e  si  caratterizzino per una densita' di allevamento pari o
inferiore  a  1  Kg  per metro quadrato di specchio di acqua o in cui
venga  utilizzata  una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al
minuto secondo.

   8.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni, le regioni trasmettono
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni
relative  alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento
dei relativi fanghi, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui
all'articolo 3, comma 7.

   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni  una relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue
urbane  nelle  aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7.

   10. Le autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e  contratti  di  programma  con i soggetti economici interessati, al
fine  di  favorire  il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di
scarico  ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione,
con  la possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni  in  materia  di adempimenti amministrativi e di fissare
limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto
comunque  delle  norme  comunitarie  e  delle  misure  necessarie  al
conseguimento degli obiettivi di qualita'.