Articolo 29
                        (Scarichi sul suolo)

   1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo  fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 27,
comma 4;

   b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

   c)  per  gli  scarichi  di acque reflue urbane e industriali per i
quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita'
a  fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi
idrici  superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed
ai  valori-limite  di  emissione  fissati a tal fine dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme
regionali  si  applicano i valori limite di emissione della tabella 4
dell'allegato 5;

   d)  per  gli  scarichi  di  acque provenienti dalla lavorazione di
rocce  naturali  nonche'  dagli  impianti  di lavaggio delle sostanze
minerali,  purche'  i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
da  acqua  e  inerti  naturali  e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere o instabilita' dei suoli.

   2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul
suolo  autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto  in  conformita'  alla normativa previgente devono, entro tre
anni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, essere
convogliati  in  corpi  idrici  superficiali, in reti fognarie ovvero
destinati  al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni fissate con
il  decreto  di  cui  all'articolo  6, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, cosi' come sostituito dall'articolo 26, comma 2. In caso
di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

   3.  Gli  scarichi  di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati
prima  della  data  di entrata in vigore del presente decreto, devono
conformarsi  ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. Sino a tale
data devono, essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato
5  ovvero,  se  piu'  restrittivi,  i  limiti fissati dalle normative
regionali  vigenti.  Resta  comunque  fermo il divieto di scarico sul
suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.