Articolo 30
         (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

   1.  E'  vietato  lo  scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.

   2.  In deroga a quanto previsto al comma 1 l'autorita' competente,
dopo  indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa
falda  delle  acque  utilizzate  per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione  di  miniere  o cave o delle acque pompate nel corso di
determinati  lavori  di  ingegneria civile, ivi comprese quelle degli
impianti di scambio termico.

   3.   In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1  il  Ministero
dell'ambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a
terra  possono  altresi'.  autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall'estrazione  di  idrocarburi  nelle unita' geologiche profonde da
cui  gli  stessi  idrocarburi  sono  stati  estratti ovvero in unita'
dotate   delle  stesse  caratteristiche,  che  contengano  o  abbiano
contenuto  idrocarburi,  indicando  le  modalita'  dello  scarico. Lo
scarico  non  deve  contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose  diverse,  per  qualita'  e quantita', da quelle derivanti
dalla  separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono
rilasciate  con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie
a  garantire  che  le  acque di scarico non possano raggiungere altri
sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

   4. Per le perforazioni in mare con le quali e' svolta attivita' di
prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  giacimenti di idrocarburi
liquidi  o  gassosi,  lo  scarico delle acque diretto in mare avviene
secondo  le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente
in  data  28  luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 190
del 16 agosto 1994, e successive modifiche, purche' la concentrazione
di  idrocarburi sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e'
progressivamente  sostituito  dalla iniezione o reiniezione in unita'
geologiche   profonde,   non   appena   disponibili  pozzi  non  piu'
produttivi,  e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto
ai commi 2 e 3.

   5.  Lo  scarico  diretto in mare delle acque di cui al comma 4, e'
autorizzato  previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare  l'assenza  di  pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.

   6.  Al  di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli
scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee,  esistenti e
debitamente  autorizzati  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  devono  essere  convogliati  in  corpi  idrici superficiali
ovvero   destinati,  ove  possibile,  al  riciclo,  al  riutilizzo  o
all'utilizzazione  agronomica entro tre anni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi  indicati,  l'autorizzazione  allo  scarico  e'  a tutti gli
effetti revocata.