Articolo 31
                  (Scarichi in acque superficiali)

   1.  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono  rispettare  i  valori-limite  di  emissione  fissati ai sensi
dell'articolo  28,  commi  1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.

   2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie,  provenienti  da  agglomerati  con  meno  di 2.000 abitanti
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e
gli  scarichi  provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un   trattamento  appropriato,  in  conformita'  con  le  indicazioni
dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.

   3.  Le  acque  reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in  conformita'  con  le  indicazioni  dell'allegato  5  e secondo le
seguenti cadenze temporali:

   a)  entro  il  31  dicembre  2000  per gli scarichi provenienti da
agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;

   b)  entro  il  31  dicembre  2005  per gli scarichi provenienti da
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000
e 15.000;

   c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in
acque  di  transizione,  provenienti  da agglomerati con un numero di
abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.

   4.  Gli  scarichi  previsti  al  commi  2  e  3 devono rispettare,
altresi', i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo
28, commi 1 e 2.

   5.  Le  regioni  dettano  specifica disciplina per gli scarichi di
reti   fognarie  provenienti  da  agglomerati  a  forte  fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2
e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.

   6.  Gli  scarichi  di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta  montagna,  al  di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare,
dove  a  causa  delle  basse  temperature  e' difficile effettuare un
trattamento  biologico  efficace  possono  essere  sottoposti  ad  un
trattamento  meno spinto di quello previsto al comma 3, purche' studi
dettagliati  comprovino  che  essi non avranno ripercussioni negative
sull'ambiente.