Articolo 33 (Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformita' ai criteri emanati dall'autorita' d'ambito, in base alla caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'arlicolo 28, commi 1 e 2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.