Articolo 33
                     (Scarichi in reti fognarie)

   1. Ferma restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
per  le  sostanze  della  tabella  5 dell'allegato 5, gli scarichi di
acque  reflue  industriali  che  recapitano  in  reti  fognarie  sono
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai
valori-limite  di  emissione  emanati  dai  gestori  dell'impianto di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane  in  conformita' ai criteri
emanati   dall'autorita'   d'ambito,  in  base  alla  caratteristiche
dell'impianto  ed  in  modo  che  sia  assicurato  il  rispetto della
disciplina  degli  scarichi  di acque reflue urbane definita ai sensi
dell'arlicolo 28, commi 1 e 2.

   2.  Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti
fognarie  sono sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati
dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.