Articolo 34
                  (Scarichi di sostanze pericolose)

   1.  Tenendo  conto  della  tossicita',  della  persistenza e della
bioaccumulazione  della  sostanza considerata nell'ambiente in cui e'
effettuato  lo  scarico,  l'autorita'  competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione   puo'  fissare,  in  particolari  situazioni  di
accertato  pericolo  per l'ambiente anche per la compresenza di altri
scarichi  di  sostanze  pericolose,  valori-limite  di emissione piu'
restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

   2.  Per  le  sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5,12, 15 e 16 della
tabella 5 dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la
quantita'  massima  della  sostanza  espressa  in  unita' di peso per
unita'  di  elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe'
per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto
indicato nella stessa tabella.

   3.  Per  le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle
3/A  e  5  dell'allegato  5, il punto di misurazione dello scarico si
intende   fissato   subito   dopo   l'uscita  dallo  stabilimento,  o
dall'impianto  di  trattamento  che  serve  lo stabilimento medesimo.
L'autorita'  competente  puo'  richiedere  che tali scarichi parziali
siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti,
ai  sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive
modifiche e integrazioni.

   4. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della
tabella  3/A  dell'allegato  5, redige un elenco delle autorizzazioni
rilasciate,  degli  scarichi  e dei controlli effettuati, ai fini del
successivo inoltro alla Commissione europea.

                              Capo IV:
           Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici