Articolo 34 (Scarichi di sostanze pericolose) 1. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2. 2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5,12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa tabella. 3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento, o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita' competente puo' richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche e integrazioni. 4. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea. Capo IV: Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici