Articolo 36
(Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituii da acque reflue)

   1.  Salvo  quanto  previsto  ai  commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo
degli   impianti  di  trattamento  di  acque  reflue  urbane  per  lo
smaltimento di rifiuti.

   2.  In  deroga  al comma 1, la competente autorita' in relazione a
particolari   esigenze  e  nei  limiti  della  capacita'  residua  di
trattamento puo' autorizzare il gestore di impianti di trattamento di
acque  reflue  allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle
tipologie compatibili con il processo di depurazione.

   3.   Il  gestore  del  servizio  idrico  integrato  e',  comunque,
autorizzato  ad  accettare  rifiuti  costituiti da acque reflue negli
impianti di trattamento di cui al comma 1 purche':

   a)  gli  impianti  abbiano  caratteristiche e capacita' depurativa
adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all'articolo 28
comma 1 e 2;

   b)  rispettino  i  valori  limite  stabiliti  per  lo  scarico  in
fognatura;

   c)   provengano   da   scarichi   di  acque  reflue  domestiche  o
industriali,  prodotti  nel  medesimo ambito territoriale ottimale di
cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36.

   4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui
al  presente articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio
di  depurazione  di  cui  all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994,
n36.

   5.  Il  produttore  ed  il  trasportatore di rifiuti costituiti da
acque  reflue  sono  tenuti al rispetto della normativa in materia di
rifiuti   del  decreto  legislativo  del  5  febbraio  1997,  n.22  e
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Il gestore dell'impianto di
trattamento  di  rifiuti, costituiti da acque reflue e' soggetto agli
obblighi  di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  del 5
febbraio 1997, n.22.
 
          Note all'articolo 36:

             -  L'articolo  14  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36 e'
          riportato nelle note all'articolo 26.

             -   Il   testo   dell'articolo  12  del  citato  decreto
          legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:

             "Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti
          di  cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere
          un  registro  di  carico  e  scarico,  con fogli numerati e
          vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare,
          le   informazioni   sulle   caratteristiche  qualitative  e
          quantitative  dei  rifiuti,  da  utilizzare  ai  fini della
          comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
          essere effettuate:

             a)  per  i  produttori  almeno entro una settimana dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

             b)  per  i  soggetti  che  effettuano  la  raccolta e il
          trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
          del trasporto;

             c)  per  i  commercianti e gli intermediari almeno entro
          una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
          relativa;

             d)  per  i  soggetti  che  effettuano  le  operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.

             2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese
          che  svolgono  attivita'  di  smaltimento  e di recupero di
          rifiuti deve, inoltre, contenere:

             a)  l'origine,  la  quantita',  le  caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;

             b)  la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il
          mezzo di trasporto utilizzato;

             c) il metodo di trattamento impiegato.

             3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni  impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
          commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
          i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
          conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
          operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
          devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
          termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

             3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico  relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
          privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
          della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
          17  marzo  1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
          direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
          possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
          l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
          organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
          preventivamente alla provincia medesima.

             4.  I  soggetti  la  cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
          tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

             5.  Le  informazioni contenute nel registro sono rese in
          qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
          richiesta.

             6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di
          registro  di  carico  e scarico e degli eventuali documenti
          sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
          stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
          che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
          registri.

          Nota all'articolo 38:

             -  La  legge  11  novembre  1996, n. 574, recante "Nuove
          norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di
          vegetazione   e   di   scarichi  dei  frantoi  oleari",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale del 12
          novembre 1996, n. 265.