Articolo 36 (Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituii da acque reflue) 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga al comma 1, la competente autorita' in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua di trattamento puo' autorizzare il gestore di impianti di trattamento di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. 3. Il gestore del servizio idrico integrato e', comunque, autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento di cui al comma 1 purche': a) gli impianti abbiano caratteristiche e capacita' depurativa adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all'articolo 28 comma 1 e 2; b) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; c) provengano da scarichi di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36. 4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui al presente articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n36. 5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni. Il gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22.
Note all'articolo 36: - L'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' riportato nelle note all'articolo 26. - Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente: "Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa richiesta. 6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri. Nota all'articolo 38: - La legge 11 novembre 1996, n. 574, recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale del 12 novembre 1996, n. 265.