Articolo 37
              (Impianti di acquacoltura e piscicoltura)

   1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con i
Ministri   per   le   politiche   agricole,   dei   lavori  pubblici,
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, della sanita' e,
previa  intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  provincie  autonome  di Trento e di Bolzano, sono
individuati   i   criteri   relativi   al  contenimento  dell'impatto
sull'ambiente   derivante   dalle  attivita'  di  acquacoltura  e  di
piscicoltura.