Articolo 38 (Utilizzazione agronomica) 1. L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico e' soggetta a comunicazione da effettuare almeno trenta giorni prima dell'inizio di tali attivita' alle autorita' competenti che, nel medesimo termine, possono dare le opportune prescrizioni. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalita' per la comunicazione, i criteri per il controllo, le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge il novembre 1996, n. 574, e delle acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari anche ai fini delle eventuali prescrizioni di cui al comma 1. 3. Salvo diversa disciplina regionale, il comune ordina la sospensione dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.