Articolo 38
                     (Utilizzazione agronomica)

   1.  L'applicazione  al  terreno  degli  effluenti  di  allevamento
zootecnico  e'  soggetta  a comunicazione da effettuare almeno trenta
giorni  prima dell'inizio di tali attivita' alle autorita' competenti
che, nel medesimo termine, possono dare le opportune prescrizioni.

   2.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  il  Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto,
di   concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, di
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le
modalita'  per la comunicazione, i criteri per il controllo, le norme
tecniche   per   l'utilizzazione   agronomica   degli   effluenti  di
allevamento,  delle  acque  di  vegetazione dei frantoi oleari, sulla
base di quanto previsto dalla legge il novembre 1996, n. 574, e delle
acque  reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole
e agroalimentari anche ai fini delle eventuali prescrizioni di cui al
comma 1.

   3.  Salvo  diversa  disciplina  regionale,  il  comune  ordina  la
sospensione  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 nel caso di mancata
comunicazione  o  mancato  rispetto  delle  norme  tecniche  e  delle
prescrizioni impartite.