Articolo 39 (Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne) 1. Le regioni disciplinano i casi in cui puo' essere richiesto, che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte.