Articolo 39
       (Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)

   1.  Le  regioni  disciplinano i casi in cui puo' essere richiesto,
che  le  acque  di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non
recapitanti  in  reti  fognarie  siano  convogliate  e opportunamente
trattate  in impianti di depurazione per particolari stabilimenti nei
quali  vi  sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle
superfici impermeabili scoperte.