Articolo 40 (Dighe)

1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione
delle  acque  utilizzate  per  la produzione idroelettrica, per scopi
irrigui  e  in  impianti  di  potabilizzazione,  nonche', delle acque
derivanti  da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla
ricerca  ed  estrazione  di  idrocarburi,  al  fine  di  garantire il
mantenimento  o  il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
                            al Titolo II

   2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacita' di invaso
e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasa, sia del corpo
recettore,  le  operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe  sono  effettuate  sulla  base  di  un  progetto di gestione di
ciascun  impianto.  Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia  il  quadro  previsionale  di  dette  operazioni  connesse con le
attivita'  di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di
prevenzione  e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico,
delle   attivita'  di  pesca  e  delle  risorse  idriche  invasate  e
rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

   3.  Il progetto di gestione individua altresi' eventuali modalita'
di  manovra  degli  organi di scarico, anche al fine di assicurare la
tutela   del   corpo  ricettore.  Restano  valide  in  ogni  caso  le
disposizioni  fissate  dal decreto del Presidente della Repubblica 1o
novembre  1959,  n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e
cose.

   4.  Il  progetto di gestione di cui al comma 2, e' predisposto dal
gestore  sulla  base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  e  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con i
Ministri  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato, per le
politiche  agricole  e  il Ministro delegato della Protezione Civile,
previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

   5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato  dalle  regioni, con
eventuali  prescrizioni,  entro  sei  mesi  dalla  sua presentazione,
sentiti,  ove  necessario,  gli  enti  gestori  delle  aree  protette
direttamente interessate; e' trasmesso al Registro italiano dighe per
l'inserimento   come  parte  integrante  del  foglio  condizioni  per
l'esercizio  e  la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1o  novembre 1959, n. 1363, e relative
esposizioni  di  attuazione.  Il  progetto  di  gestione  si  intende
approvato  e  diviene  operativo  trascorsi  sei  mesi  dalla data di
presentazione  senza  che  sia  intervenuta alcuna pronuncia da parte
della  regione  competente,  fermo restando il potere di tali enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

   6.  Con  l'approvazione  del progetto il gestore e' autorizzato ad
eseguire  le  operazioni  di  svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento in
conformita'  ai  limiti  indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.

   7.  Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi
dell'articolo  89,  comma  1,  lettera d), del decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.112,   le  amministrazioni  determinano  specifiche
modalita' ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.

   8.  I  gestori  degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto
di  cui  al  comma  4.  Fino all'approvazione o alla operativita' del
progetto  di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al comma 4, le operazioni
periodiche  di  manovre  prescritte  ai  sensi  dell'articolo  17 del
decreto  del'  Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363,
volte  a  controllare  la funzionalita' degli organi di scarico, sono
svolte  in  conformita'  ai  fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.

   9.  Le  operazioni  di  svaso,  schiacciamento e sfangamento degli
invasi  non  devono pregiudicare gli usi in alto a valle dell'invaso,
ne'  il  rispetto  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale e degli
obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
 
          Note all'articolo 40:

             -   Il   D.P.R.  1o  novembre  1959,  n.  1363,  recante
          "Approvazione  del  regolamento  per  la  compilazione  dei
          progetti,  la  costruzione  e  l'esercizio  delle  dighe di
          ritenuta",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale del 24 marzo 1960 n. 72.

             -  L'articolo 89, comma 1, lettera d) del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente:

             "Art.  89  (Funzioni  conferite alle regioni e agli enti
          locali).  -  1.  Sono  conferite  alle  regioni e agli enti
          locali,  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1 della legge 15
          marzo  1997,  n.  59,  tutte  le funzioni non espressamente
          indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
          trasferite le funzioni relative:

             a)-c) (omissis);

             d)  alle  concessioni di estrazione di materiale litoide
          dai corsi d'acqua".

             -  L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          1o  novembre  1959,  n.  1363,  recante  "Approvazione  del
          regolamento   per   la   compilazione   dei   progetti,  la
          costruzione  e  l'esercizio  delle dighe di ritenuta" e' il
          seguente:

             "Art.   17  (Accertamenti  periodici  di  controllo).  -
          L'ingegnere  del  Genio  civile  incaricato della vigilanza
          dell'opera  e' tenuto a visitarla almeno due volte all'anno
          e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.

             A  cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno
          inoltre    eseguite    periodiche   visite   di   controllo
          dell'efficienza   dei   collegamenti  telefonici  e  radio,
          nonche'  degli  eventuali  altri  sistemi di segnalazione e
          d'allarme.

             Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sara'
          redatto  apposito  verbale  che sara' trasmesso al Servizio
          dighe".