Articolo 41 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia. immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'. 3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione e' gratuita. 4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Note all'articolo 41: - Il D.P.R. 25 luglio 1904, n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1904. - L'articolo 3, comma 4, lettera c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 13 dicembre 1991, n. 292, e' il seguente: "Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 4. Il Comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti: a)-b) (omissis); c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette". - La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 19 gennaio 1994, n. 14. Nota all'articolo 42: - La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale del 29 maggio 1976, n. 141. Nota all'articolo 43: - L'articolo 92 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' il seguente: "Art. 92 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare: a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo; b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma; c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano; a) il Magistrato alle acque di Venezia definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. 2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti. 3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia". Nota all'articolo 44: - L'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 e' il seguente: "Art. 17. (Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino). - (Omissis). 6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. Nota all'articolo 48: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi, di depurazione in agricoltura", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 15 febbraio 1992, n. 38. Nota all'articolo 49: - L'articolo 26 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: "Art. 26 (Controlli). - 1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualita' e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualita' delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni. 2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalita' previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. 3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli. non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea. Nota all'articolo 55: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cosi' come modificato dall'art. 55 del presente decreto: "Art. 21 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato 1 e' punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualita' previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. 3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all articolo 18 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.