Art. 10.
            Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
  1. Le  tariffe per  l'accesso agli  spazi di  propaganda elettorale
sono  determinate  da  ciascuna   emittente,  secondo  le  rispettive
politiche  tariffarie, in  misura  comunque non  eccedente il  limite
rappresentato  dal  trentacinque  per  cento dei  prezzi  di  listino
vigenti  per  la cessione  dei  corrispondenti  spazi di  pubblicita'
tabellare commerciale.
  2. Debbono  essere riconosciute a  tutti i richiedenti di  spazi di
propaganda le  condizioni di  miglior favore  praticate ad  alcuno di
essi.
  3. Ogni soggetto  di cui all'art. 6 e' tenuto  a far verificare, in
modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente
comitato  regionale per  i servizi  radiotelevisivi ed  ai competenti
organi   periferici  dell'Amministrazione   delle  comunicazioni   le
condizioni  praticate   per  l'accesso   agli  spazi   di  propaganda
elettorale nonche' i listini in vigore per la cessione degli spazi di
pubblicita'  in relazione  ai  quali ha  determinato  le tariffe  per
l'accesso agli stessi spazi di propaganda.