Art. 7.
                    Codice di autoregolamentazione
                  per le trasmissioni di propaganda
  1. I  soggetti di  cui all'art.  6 sono  tenuti a  determinare, per
ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle  trasmissioni di  propaganda, un apposito  codice di
autoregolamentazione   per   assicurare,    nell'offerta   di   spazi
autogestiti  e nella  realizzazione  dei programmi,  il rispetto  del
principio  della  parita' di  opportunita'  per  tutti i  competitori
interessati.
  2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni
precedenti la data delle votazioni,  deve, in particolare, indicare i
programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli
spazi complessivamente disponibili per la propaganda.
  3. Il  codice di autoregolamentazione deve  rimanere a disposizione
di chiunque  intenda prenderne  visione presso le  sedi e  gli uffici
previsti  nella comunicazione  preventiva di  cui all'art.  6 e  deve
comunque essere conservato dall'emittente.
  4.  Entro  il  giorno  26  ottobre 1999  i  soggetti  che  svolgono
attivita' radiotelevisiva  in ambito nazionale  inviano all'Autorita'
per   le   garanzie  nelle   comunicazioni   copia   del  codice   di
autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il
comunicato preventivo  di cui all'art.  6, fermo quanto  disposto nel
comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve
essere  inviato all'Autorita'  per  le  garanzie nelle  comunicazioni
entro  il  giorno  successivo  a  quello  in  cui  viene  diffuso  il
comunicato preventivo.
  5. Nello stesso  termine di cui al comma 4  i soggetti che svolgono
attivita' radiotelevisiva  in ambito locale inviano  copia del codice
di  autoregolamentazione  al  competente  comitato  regionale  per  i
servizi   radiotelevisivi.   In  caso   di   invio   del  codice   di
autoregolamentazione    all'Autorita'   per    le   garanzie    nelle
comunicazioni,  non  rimane  escluso l'obbligo  di  trasmissione  nei
confronti del comitato regionale per  i servizi radiotelevisivi ed il
silenzio  dell'Autorita'  per  le garanzie  nelle  comunicazioni  non
implica verifica di legittimita' del  codice, che rimane riservata al
momento della segnalazione di eventuali violazioni.