Art. 13. Adeguamento degli ordinamenti 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli istituti gia' riconosciuti per i fini di cui all'articolo 3 della legge adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del regolamento stesso, ferma restando la facolta' degli studenti gia' iscritti di completare i corsi previsti dal precedente ordinamento. Il nuovo ordinamento e' comunicato al Ministero dall'istituto per la verifica, da parte della commissione, della conformita' dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.