Art. 13.
                    Adeguamento degli ordinamenti
  1. Entro un  anno dalla data di entrata in  vigore del regolamento,
gli istituti gia' riconosciuti per i fini di cui all'articolo 3 della
legge adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del regolamento
stesso, ferma  restando la facolta'  degli studenti gia'  iscritti di
completare  i corsi  previsti  dal precedente  ordinamento. Il  nuovo
ordinamento e' comunicato al Ministero dall'istituto per la verifica,
da  parte  della commissione,  della  conformita'  dello stesso  alle
disposizioni di cui al titolo II.
  2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.