Art. 14. Procedimenti in corso 1. In sede di prima applicazione del regolamento, la commissione procede in via prioritaria alla valutazione delle istanze di riconoscimento gia' presentate al Ministero alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' delle comunicazioni di cui all'articolo 13. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, gli Istituti interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono integrare e modificare l'istanza gia' trasmessa e la relativa documentazione per i fini di cui allo stesso articolo 2, commi 3 e 4, con le modalita' previste dall'articolo 5, comma 2.
Nota all'art. 14: - Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.