Art. 15.
                        Termini procedimentali
  1.  In sede  di  prima  applicazione del  regolamento  e non  oltre
diciotto mesi dall'entrata  in vigore del medesimo, i  termini di cui
all'articolo  2,  commi 3  e  4,  sono rispettivamente  stabiliti  in
novanta e duecentosettanta giorni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 11 dicembre 1998
                                               Il Ministro: Zecchino
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 8