Art. 15. Termini procedimentali 1. In sede di prima applicazione del regolamento e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in novanta e duecentosettanta giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 dicembre 1998 Il Ministro: Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 8