Art. 7. 
              (Modalita' delle assunzioni obbligatorie) 
  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i
datori  di  lavoro  assumono  i  lavoratori  facendone  richiesta  di
avviamento agli uffici competenti ovvero  attraverso  la  stipula  di
convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste  sono  nominative
per: 
    a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che  occupano
da 15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le  organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; 
    b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i  datori  di
lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti; 
    c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i  datori  di
lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti. 
  2.  I  datori  di  lavoro  pubblici  effettuano  le  assunzioni  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22,
comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  salva
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11  della
presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo  36,  comma  1,
lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 8, comma 2, della presente  legge  hanno  diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
  3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano
le  funzioni  di  vigilanza  sul  sistema  creditizio  e  in  materia
valutaria, procedono alle  assunzioni  di  cui  alla  presente  legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale. 
 
           Nota all'art. 7:
            -  I   commi 1 e  2 dell'art. 36  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993,       n.      29        (Razionalizzazione
          dell'organizzazione       delle amministrazioni pubbliche e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.   421),
          come  modificati   dall'art. 22 del decreto  legislativo 31
          marzo 1998, n. 80, sono i seguenti:
            "Art.    36  (Reclutamento    del    personale).  -    1.
          L'assunzione    nelle amministrazioni   pubbliche   avviene
          con  contratto  individuale  di lavoro:
            a) tramite procedure   selettive,  conformi  ai  principi
          del   comma   3,  volte        all'accertamento       della
          professionalita'   richiesta,   che garantiscano in  misura
          adeguata l'accesso dall'esterno;
            b)  mediante    avviamento degli iscritti nelle  liste di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche  e  profili  per i quali  e'  richiesto il  solo
          requisito  della scuola  dell'obbligo, facendo  salvi   gli
          eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
          professionalita'.
            2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte    delle
          amministrazioni  pubbliche, aziende   ed enti pubblici  dei
          soggetti di cui  all'art. 1 della legge 2 aprile  1968,  n.
          482,  come  integrato  dall'art.  19 della legge 5 febbraio
          1992,  n.    104,  avvengono  per  chiamata  numerica degli
          iscritti  nelle    liste   di   collocamento   ai     sensi
          della      vigente   normativa,   previa   verifica   della
          compatibilita'  della  invalidita'  con  le   mansioni   da
          svolgere.  Per  il    coniuge  superstite e per i figli del
          personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale  dei
          vigili  del fuoco    e    del    personale  della   Polizia
          municipale,     deceduto  nell'espletamento  del  servizio,
          nonche'   delle vittime del terrorismo e della criminalita'
          organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.  466, tali
          assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".